Art. 150. (Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera) I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni. Sono fatti salvi i concorsi gia' indetti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte. Nella, prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1 luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 ferma restando al 1 gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine. Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti cosi' determinati saranno messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino pero' alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.