Art. 150.
   (Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera)

  I  provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati
entro  il 30 giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore
e  in  quanto  non  sia  diversamente  disposto dal presente decreto,
continuano  ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le
precedenti disposizioni.
  Sono fatti salvi i concorsi gia' indetti e per i quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario
delle prove scritte.
  Nella,  prima  applicazione  del  presente decreto i concorsi per i
passaggi  di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti
disponibili  dal  1  luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il
mese  di  settembre  del  1971  ferma  restando  al 1 gennaio 1971 la
decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine.
  Ai  fini  del  computo dei posti da attribuire mediante concorso di
passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante
promozione  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.  Per  la  determinazione  dell'aliquota  dei  posti  di  cui
all'art.  16  si  computano  anche i posti messi a concorso nell'anno
1970  per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive.
I  posti  cosi' determinati saranno messi a concorso per il passaggio
di  carriera degli impiegati di concetto, fino pero' alla concorrenza
dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.