Art. 151. (Applicabilita') Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, non espressamente modificate dai precedenti articoli, che contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento. Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado.