Art. 151. 
                          (Applicabilita') 
 
  Il  presente  decreto  si  applica  agli  impiegati  civili   delle
amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle   con   ordinamento
autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, non  espressamente
modificate  dai   precedenti   articoli,   che   contemplano,   anche
transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione
in carriera diversa da quella  generale  stabilita  dal  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni. 
  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  estese,  in  quanto
applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in  ruoli  ad
esaurimento. 
  Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio  1951,
n. 392 e quello direttivo e docente della Scuola  di  ogni  ordine  e
grado.