Art. 153.
                     (Data di entrata in vigore)

  Oltre  le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto,
devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1
luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.
  Ferma  restando  alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza
delle  modifiche  conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una,
le  nuove  dotazioni  organiche  previste per le carriere inferiori a
quella  direttiva  delle  Aziende  autonome indicate nel capo V hanno
effetto dal 1 gennaio 1971.
  Le  disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal
1 gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
169  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal citato art. 38.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI
                                                           - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1971
  Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 86. - CARUSO