Art. 162. (Liquidazione provvisoria) Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta e' corrisposto al pensionato, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. Con le modalita' di cui al precedente comma si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. A favore degli insegnanti elementari e, in caso di decesso in attivita' di servizio, dei loro aventi diritto, la concessione del trattamento provvisorio ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dal provveditorato agli studi e dato in carico alla competente direzione provinciale del tesoro. Detto ruolo e' comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo. In caso di decesso del pensionato la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, ove non trovi applicazione l'art. 160, primo comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria alla vedova e agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.