Art. 162.
                     (Liquidazione provvisoria)

  Dalla  data  di  cessazione  dal  servizio  e  sino  all'inizio del
pagamento  della  pensione  diretta e' corrisposto al pensionato, dal
medesimo  ufficio  da  cui  dipendeva  all'atto  della cessazione dal
servizio,  un  trattamento  provvisorio  determinato  in relazione ai
servizi  accertati,  da  recuperare  in  sede  di  liquidazione della
pensione definitiva.
  Con  le  modalita' di cui al precedente comma si provvede anche nei
confronti  della  vedova  e  degli  orfani  minorenni  del dipendente
deceduto  in  attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante
il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.
  A  favore  degli  insegnanti  elementari  e,  in caso di decesso in
attivita'  di  servizio,  dei loro aventi diritto, la concessione del
trattamento  provvisorio  ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso
dal  provveditorato  agli  studi  e  dato  in  carico alla competente
direzione  provinciale  del  tesoro.  Detto  ruolo e' comunicato alla
Corte dei conti per il riscontro consuntivo.
  In  caso  di  decesso  del  pensionato la direzione provinciale del
tesoro   che  ha  in  carico  la  relativa  partita,  ove  non  trovi
applicazione  l'art.  160,  primo  comma,  procede,  in  attesa della
registrazione   del   provvedimento,   alla   corresponsione  in  via
provvisoria  alla  vedova  e agli orfani minori della pensione che ad
essi compete ai sensi del presente testo unico.