Art. 107.
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia
e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle
scuole infermieri, nonche' per ufficiali e sottoufficiali di arma
finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela
della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove
altresi' sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi
specifici di sociologia, nonche' seminari sul disadattamento
giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la
continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole
militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi
di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto
dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei
confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva,
nonche' dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e'
attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di
ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi
audiovisivi e opuscoli.