Art. 107. (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Centri di formazione e di informazione 1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonche' per ufficiali e sottoufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresi' sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonche' seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti. 2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonche' dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e' attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.