Art. 107. 
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) 
               Centri di formazione e di informazione 
  1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia
e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli  allievi  delle
scuole infermieri, nonche' per ufficiali  e  sottoufficiali  di  arma
finalizzati ad addestrare  personale  esperto  preposto  alla  tutela
della salute fisica  e  psichica  dei  giovani  alle  armi.  Promuove
altresi' sessioni di studio sulla psicologia  di  gruppo  e  su  temi
specifici  di  sociologia,  nonche'   seminari   sul   disadattamento
giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la
continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti. 
  2. Il Ministero della difesa  organizza  presso  accademie,  scuole
militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi
di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu'  ampio  contesto
dell'azione di educazione civica e sanitaria  che  viene  svolta  nei
confronti dei giovani che prestano  il  servizio  militare  di  leva,
nonche' dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso  sul
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione  e'
attuata anche mediante periodiche campagne basate  su  conferenze  di
ufficiali medici ai militari  di  leva,  con  il  supporto  di  mezzi
audiovisivi e opuscoli.