Art. 108. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) 
            Azione di prevenzione e accertamenti sanitari 
  1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i  servizi  di
psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro  le
tossicodipendenze. 
  2. In occasione delle operazioni di selezione per  la  leva  e  per
l'arruolamento dei  volontari,  ove  venga  individuato  un  caso  di
tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorita' militare, che  presiede
alla visita medica e alle prove  psicoattitudinali,  dispone  l'invio
dell'interessato   all'ospedale   militare    per    gli    opportuni
accertamenti. 
  3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare  nel  corso
di visite mediche periodiche e di idoneita' a particolari mansioni  o
categorie.