Art. 108.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di
psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le
tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per
l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di
tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorita' militare, che presiede
alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio
dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni
accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso
di visite mediche periodiche e di idoneita' a particolari mansioni o
categorie.