Art. 109. 
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) 
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, 
   nonche' dei militari gia'  incorporati  o  in  ferma,  rafferma  e
   servizio permanente. 
  1. Gli iscritti  di  leva  e  gli  arruolati  di  leva  a  cui  sia
riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza  o
di  abuso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  possono  essere
giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in  deroga  a  quanto
previsto nelle avvertenze  e  negli  articoli  40  e  41  dell'elenco
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  2  settembre
1985, n.1008,  e  nell'art.  69  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. 
  2. I soggetti di cui al comma  1  sono  segnalati  dalle  autorita'
sanitarie militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di
facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero 
sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze 
  3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva,  gia  riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie civili  e  che  hanno  in
corso un documentato trattamento  di  recupero  da  parte  di  centri
civili  autorizzati,  possono  essere  giudicati  rivedibili  per  un
massimo di tre anni, previo accertamento delle  competenti  autorita'
sanitarie militari. 
  4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei
al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero  dei
soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere  dispensati  ai
sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 1964, n. 237, quale risulta  sostituito  dall'art.  7  della
legge 24 dicembre 1986,  n.  958,  indipendentemente  dall'ordine  di
priorita' ivi previsto. 
  5. I militari  di  leva  gia'  incorporati  che  sono  riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza fino  al  termine  del  congedamento  della  classe  di
appartenenza  e  il  periodo  di  licenza  e'   computato   ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto  previsto
dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986,  n.  958.  Detti
militari vengono altresi' segnalati alle competenti unita'  sanitarie
locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi  di
recupero. 
  6. Il militare  in  ferma  prolungata  o  rafferma  o  in  servizio
permanente  riconosciuto  tossicodipendente,  che  dichiari  la   sua
disponibilita'   a   sottoporsi    a    trattamenti    di    recupero
socio-sanitario,   viene   posto   in   licenza   di    convalescenza
straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa  per  il
periodo massimo previsto dalla normativa in vigore.  Al  termine  del
trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a  stabilire
la sua idoneita' al servizio militare. 
  7.  Per  i  militari  di  cui  al  presente  articolo  riconosciuti
tossicofili, vengono realizzate attivita' di sostegno e di educazione
sanitaria presso i consultori militari. 
  8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della  prevenzione  e
repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi  da
militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con
grado non inferiore ad ufficiale superiore. 
  9. Tutti gli interventi previsti nel capo  II  del  titolo  IX  del
presente testo unico devono essere svolti nel  rispetto  del  diritto
alla riservatezza dei soggetti interessati. 
 
          Note all'art. 109:
             - Il testo delle avvertenze e degli articoli 40 e 41 del
          D.P.R. n.  1008/1985 (Approvazione del nuovo  elenco  delle
          imperfezioni  e  delle  infermita'  che  sono  causa di non
          idoneita' al servizio militare) e' il seguente:
             "Avvertenze  generali. - Il presente elenco va applicato
          agli iscritti di leva e ai militari di truppa; costituisce,
          invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i
          sottufficiali ed i militari di carriera,  per  i  quali  il
          giudizio   sulla   idoneita'   dovra'  essere  espresso  in
          relazione  all'eta',  al  grado,  alla  categoria  ed  agli
          incarichi,  nonche'  alle particolari norme che ne regolano
          la posizione e lo stato.
             Per  l'arruolamento  volontario  l'idoneita' deve essere
          vagliata con criteri di maggiore rigore  in  considerazione
          delle  piu'  impegnative prestazioni richieste dal servizio
          continuativo.
             Il giudizio di permanente inidoneita' sara' adottato non
          solo per le infermita' gravi e croniche e per  quelle  che,
          gia'  ritenute  utilmente modificabili, persistano oltre il
          periodo della rivedibilita' ma anche per le infermita'  che
          per  la  loro natura sono suscettibili di aggravamento o di
          successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili  disagi
          e strapazzi fisici connessi col servizio militare.
             Durante   la   visita  i  periti  dovranno  esaminare  i
          documenti sanitari eventualmente esibiti ad attestazione di
          infermita'   in   atto   o  pregresse,  quali  elementi  di
          orientamento per gli accertamenti diagnostici.
             In  casi  particolari  puo'  essere  utile  ricorrere ad
          informazioni, testimonianze, atti di notorieta',  ecc.,  al
          fine  di  acquisire  ulteriori  dati  utili per il giudizio
          medico-legale.
             L'osservazione   ospedaliera   prevista  dall'elenco  ha
          finalita' medico-legale e va  praticata  negli  ospedali  o
          centri  medico-legali  dell'Esercito  e  negli  ospedali  o
          infermerie autonome della Marina.
             Nei  casi di dubbia o difficile valutazione diagnostica,
          o  quando  siano  necessarie  indagini  complementari,  gli
          ufficiali  medici  possono proporre l'invio in osservazione
          degli iscritti o dei militari anche per  gli  articoli  nei
          quali tale procedura non e' prevista.
             Nel  presente  elenco ricorrono spesso espressioni quali
          'grave', 'notevole', 'esteso', 'voluminoso',  'importante',
          ecc.,   intese  ad  indicare  la  rilevanza  clinica  delle
          affezioni. La corretta interpretazione di tali  espressioni
          nei   singoli   casi   richiede  attento  discernimento  ed
          esperienza  professionale  da  parte  dei  medici   periti,
          essendo    determinante    ai    fini   del   provvedimento
          medico-legale.
             Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve
          essere tenuto presente quanto segue:
              l'iscritto  di  leva affetto da infermita' suscettibili
          di utili modificazioni sara'  rinviato  alla  visita  della
          classe    successiva    con    il    provvedimento    della
          'rivedibilita'',  sempre  che   detto   provvedimento   sia
          previsto dal relativo articolo.
             Per  l'arruolato  rivisitato  prima della incorporazione
          che si trovi nelle condizioni  di  cui  sopra  adottato  il
          provvedimento  della  'temporanea  non idoneita'' (T.N.I.).
          Detto provvedimento non  dovra'  avere  durata  complessiva
          superiore  ad un anno e potra' essere adottato anche in due
          soluzioni;  la   riforma   non   potra'   essere   comunque
          pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi.
             Il  militare  alle  armi  affetto da infermita' ritenute
          utilmente modificabili sara' riformato quando  l'infermita'
          persista  nonostante  le cure e le licenze di convalescenza
          richieste dal caso.
             I  militari  inviati  in osservazione i quali presentino
          una riacutizzazione  dell'infermita'  o  altre  malattie  o
          lesioni  comunque  necessitanti  di  cure immediate saranno
          trasferiti  in  reparto  di  cura  e   saranno   restituiti
          all'osservazione   per   essere   sottoposti   a   giudizio
          medico-legale quando sara' cessata la  necessita'  di  cure
          ospedaliere.
             Parimenti  dovra'  procedersi  per  i  casi  sospetti di
          procurata infermita' o di aggravamento volontario, anche in
          vista dell'eventuale azione giudiziaria.
             Nel caso che un militare debba essere preso in esame una
          seconda volta per un'infermita'  per  la  quale  sia  stato
          pronunciato   il   giudizio   di   idoneita'   in  sede  di
          osservazione, spetta al direttore di sanita'  esprimere  il
          nuovo  giudizio,  a meno che l'infermita' stessa non si sia
          aggravata;  in  questo  caso  si   rinnova   la   procedura
          dell'osservazione  ospedaliera.  Le  relative  disposizioni
          sono  riportate  nel  regolamento  sul  servizio  sanitario
          militare.
             Nei  giudizi  di  permanente  inidoneita' e in quelli di
          rivedibilita' e di T.N.I. deve  essere  sempre  citato  nei
          documenti    sanitari   l'articolo   dell'elenco   relativo
          all'infermita' che ha  determinato  il  provvedimento.  Nel
          caso   di  piu'  infermita'  inabilitanti  dovranno  essere
          indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse.
             Il  presente  elenco  si  applica  anche  agli  iscritti
          residenti  all'estero.  Per   costoro   l'osservazione   va
          sostituita da visita collegiale da parte di una commissione
          medica costituita da  due  membri  (uno  dei  quali  medico
          fiduciario  del  consolato),  alla  presenza dell'autorita'
          consolare.
             I  consigli  di  leva  potranno  riformare  senza  esame
          personale,  limitatamente  ai  casi  previsti  dai  singoli
          articoli in apposita avvertenza:
               a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni
          fisiche attestate dal capo dell'amministrazione comunale;
               b)   i  soggetti  affetti  da  particolari  infermita'
          accertate da istituzioni sanitarie pubbliche.
             Gli  articoli  contrassegnati  con  la  lettera  'M'  si
          riferiscono  ad  imperfezioni  o  infermita'  che   possono
          modificarsi  col  tempo, sia naturalmente che dopo terapia,
          rendendosi  cosi'  possibile  l'eventuale  recupero   degli
          inabili,  previa  nuova visita, in occasione di particolari
          esigenze".
             "Art.   40.   -  Le  personalita'  caratteropatiche  con
          anomalie   comportamentali   (impulsivita',   esplosivita',
          devianze  sessuali,  tossicodipendenze, ecc.) ad implicanza
          sociopatica.
             Dopo osservazione.
             Avvertenza:  Il  comportamento  sociopatico  deve essere
          comprovato dalle informazioni dell'Arma dei  carabinieri  o
          dalle  risultanze  del  casellario  giudiziario o da idonei
          atti di istituzioni pubbliche.
             Per  i  soggetti  alle  armi  ci  si  avvarra' anche dei
          rapporti informativi  del  comandante  del  reparto  e  dei
          rilievi  psicologici  effettuati  dall'ufficiale medico del
          Corpo circa il comportamento nella collettivita' militare".
             "Art.  41.  -  a)  Le  sindromi  neurotiche  strutturate
          (nevrasteniche, isteriche, ossessive, ansiose,  depressive,
          fobiche,  traumatiche,  ecc.),  associate  o non a segni di
          neurodistonia   ed   a   manifestazioni   organoneurotiche;
          trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'.
              b)   Le   personalita'   fragili,  insicure,  abuliche,
          asteniche,  labili  di   umore,   anancastiche,   immature,
          tossicofiliche,     sessualmente    deviate,    chiaramente
          emergenti, senza implicanze  sociopatiche;  trascorso,  ove
          occorra, il periodo della rivedibilita'.
             In tutti i casi dopo osservazione".
             -  Il  testo  dell'art 69 del D.P.R. n. 237/1964 (Leva e
          reclutamento obbligatorio  nell'Esercito,  nella  Marina  e
          nell'Aeronautica) e' il seguente:
             "Art.  69  (Rivedibilita'). - Gli iscritti che risultano
          affetti da imperfezioni o infermita' presunte sanabili sono
          rinviati,  quali  rivedibili, alla successiva leva; qualora
          risultassero ancora inabili, sono riformati.
             Gli   iscritti   rinviati   alla   successiva  leva  per
          infermita' non possono  essere  sottoposti  a  nuovo  esame
          prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente".
             -  Il testo dell'art. 100 del citato D.P.R. n. 237/1964,
          come sostituito dall'art. 7 della legge n. 958/1986, e'  il
          seguente:
             "Art.  100  (Dispensa  per  gli arruolati in particolari
          posizioni). In occasione della chiamata alle armi  di  ogni
          classe  di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al
          fabbisogno quantitativo  e  qualitativo  del  personale  da
          incorporare,  sono  fissati,  con  decreto  ministeriale da
          pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  criteri  per  la
          individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa
          ha facolta' di dispensare dal servizio di leva.
             Il  decreto  ministeriale,  di  cui al precedente comma,
          deve comunque prevedere che, fatto  salvo  il  comma,  deve
          comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze
          armate, la dispensa possa essere  concessa  agli  arruolati
          che  si trovino, in ordine di priorita' decrescente, in una
          delle seguenti posizioni:
               a)  figlio unico convivente con genitori dei quali uno
          portatore di handicap che lo renda  non  autosufficiente  o
          invalido   civile  affetto  da  mutilazione  o  invalidita'
          analoga a quelle per le quali e' previsto  l'accompagnatore
          ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          dicembre 1981, n. 834;
               b)  unico  fratello  convivente  di  handicappato  non
          autosufficiente,  in  mancanza  di  genitori  in  grado  di
          provvedervi e di assisterlo;
               c)   responsabile   diretto   e   determinante   della
          conduzione di impresa familiare,  anche  se  costituita  in
          forma  societaria,  o del mantenimento e del sostegno della
          famiglia, quando si tratti di unico produttore di  reddito,
          purche'  nell'impresa  o  nella famiglia non vi siano altri
          familiari, compresi tra  i  diciotto  e  i  sessanta  anni,
          esclusa  la  madre vedova, in grado di condurre l'azienda o
          di provvedere al sostentamento della famiglia;
               d) accertate difficolta' economiche o familiari;
               e)  minore  indice  di idoneita' somatico-funzionale o
          psico-attitudinale, secondo  quanto  previsto  da  apposito
          regolamento  approvato con decreto ministeriale, sentito il
          parere delle competenti commissioni parlamentari".
             -  Il  testo  del  comma  8  dell'art. 24 della legge n.
          958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma
          di leva prolungata) e' il seguente:
             "8.  Il  periodo  trascorso  dal  personale  di  leva in
          licenza di convalescenza per  malattie  od  infermita'  non
          dovute  a  causa  di  servizio,  non e' computabile ai fini
          dell'assolvimento degli obblighi di leva,  tranne  i  primi
          quindici giorni complessivi".