Art. 109.
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva,
nonche' dei militari gia' incorporati o in ferma, rafferma e
servizio permanente.
1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia
riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o
di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere
giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto
previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1985, n.1008, e nell'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorita'
sanitarie militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di
facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero
sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie civili e che hanno in
corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri
civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un
massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorita'
sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei
al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei
soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai
sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di
priorita' ivi previsto.
5. I militari di leva gia' incorporati che sono riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza fino al termine del congedamento della classe di
appartenenza e il periodo di licenza e' computato ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto
dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti
militari vengono altresi' segnalati alle competenti unita' sanitarie
locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di
recupero.
6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio
permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua
disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero
socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza
straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il
periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire
la sua idoneita' al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti
tossicofili, vengono realizzate attivita' di sostegno e di educazione
sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da
militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con
grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del
presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto
alla riservatezza dei soggetti interessati.
Note all'art. 109:
- Il testo delle avvertenze e degli articoli 40 e 41 del
D.P.R. n. 1008/1985 (Approvazione del nuovo elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare) e' il seguente:
"Avvertenze generali. - Il presente elenco va applicato
agli iscritti di leva e ai militari di truppa; costituisce,
invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i
sottufficiali ed i militari di carriera, per i quali il
giudizio sulla idoneita' dovra' essere espresso in
relazione all'eta', al grado, alla categoria ed agli
incarichi, nonche' alle particolari norme che ne regolano
la posizione e lo stato.
Per l'arruolamento volontario l'idoneita' deve essere
vagliata con criteri di maggiore rigore in considerazione
delle piu' impegnative prestazioni richieste dal servizio
continuativo.
Il giudizio di permanente inidoneita' sara' adottato non
solo per le infermita' gravi e croniche e per quelle che,
gia' ritenute utilmente modificabili, persistano oltre il
periodo della rivedibilita' ma anche per le infermita' che
per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di
successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili disagi
e strapazzi fisici connessi col servizio militare.
Durante la visita i periti dovranno esaminare i
documenti sanitari eventualmente esibiti ad attestazione di
infermita' in atto o pregresse, quali elementi di
orientamento per gli accertamenti diagnostici.
In casi particolari puo' essere utile ricorrere ad
informazioni, testimonianze, atti di notorieta', ecc., al
fine di acquisire ulteriori dati utili per il giudizio
medico-legale.
L'osservazione ospedaliera prevista dall'elenco ha
finalita' medico-legale e va praticata negli ospedali o
centri medico-legali dell'Esercito e negli ospedali o
infermerie autonome della Marina.
Nei casi di dubbia o difficile valutazione diagnostica,
o quando siano necessarie indagini complementari, gli
ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione
degli iscritti o dei militari anche per gli articoli nei
quali tale procedura non e' prevista.
Nel presente elenco ricorrono spesso espressioni quali
'grave', 'notevole', 'esteso', 'voluminoso', 'importante',
ecc., intese ad indicare la rilevanza clinica delle
affezioni. La corretta interpretazione di tali espressioni
nei singoli casi richiede attento discernimento ed
esperienza professionale da parte dei medici periti,
essendo determinante ai fini del provvedimento
medico-legale.
Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve
essere tenuto presente quanto segue:
l'iscritto di leva affetto da infermita' suscettibili
di utili modificazioni sara' rinviato alla visita della
classe successiva con il provvedimento della
'rivedibilita'', sempre che detto provvedimento sia
previsto dal relativo articolo.
Per l'arruolato rivisitato prima della incorporazione
che si trovi nelle condizioni di cui sopra adottato il
provvedimento della 'temporanea non idoneita'' (T.N.I.).
Detto provvedimento non dovra' avere durata complessiva
superiore ad un anno e potra' essere adottato anche in due
soluzioni; la riforma non potra' essere comunque
pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi.
Il militare alle armi affetto da infermita' ritenute
utilmente modificabili sara' riformato quando l'infermita'
persista nonostante le cure e le licenze di convalescenza
richieste dal caso.
I militari inviati in osservazione i quali presentino
una riacutizzazione dell'infermita' o altre malattie o
lesioni comunque necessitanti di cure immediate saranno
trasferiti in reparto di cura e saranno restituiti
all'osservazione per essere sottoposti a giudizio
medico-legale quando sara' cessata la necessita' di cure
ospedaliere.
Parimenti dovra' procedersi per i casi sospetti di
procurata infermita' o di aggravamento volontario, anche in
vista dell'eventuale azione giudiziaria.
Nel caso che un militare debba essere preso in esame una
seconda volta per un'infermita' per la quale sia stato
pronunciato il giudizio di idoneita' in sede di
osservazione, spetta al direttore di sanita' esprimere il
nuovo giudizio, a meno che l'infermita' stessa non si sia
aggravata; in questo caso si rinnova la procedura
dell'osservazione ospedaliera. Le relative disposizioni
sono riportate nel regolamento sul servizio sanitario
militare.
Nei giudizi di permanente inidoneita' e in quelli di
rivedibilita' e di T.N.I. deve essere sempre citato nei
documenti sanitari l'articolo dell'elenco relativo
all'infermita' che ha determinato il provvedimento. Nel
caso di piu' infermita' inabilitanti dovranno essere
indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse.
Il presente elenco si applica anche agli iscritti
residenti all'estero. Per costoro l'osservazione va
sostituita da visita collegiale da parte di una commissione
medica costituita da due membri (uno dei quali medico
fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorita'
consolare.
I consigli di leva potranno riformare senza esame
personale, limitatamente ai casi previsti dai singoli
articoli in apposita avvertenza:
a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni
fisiche attestate dal capo dell'amministrazione comunale;
b) i soggetti affetti da particolari infermita'
accertate da istituzioni sanitarie pubbliche.
Gli articoli contrassegnati con la lettera 'M' si
riferiscono ad imperfezioni o infermita' che possono
modificarsi col tempo, sia naturalmente che dopo terapia,
rendendosi cosi' possibile l'eventuale recupero degli
inabili, previa nuova visita, in occasione di particolari
esigenze".
"Art. 40. - Le personalita' caratteropatiche con
anomalie comportamentali (impulsivita', esplosivita',
devianze sessuali, tossicodipendenze, ecc.) ad implicanza
sociopatica.
Dopo osservazione.
Avvertenza: Il comportamento sociopatico deve essere
comprovato dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri o
dalle risultanze del casellario giudiziario o da idonei
atti di istituzioni pubbliche.
Per i soggetti alle armi ci si avvarra' anche dei
rapporti informativi del comandante del reparto e dei
rilievi psicologici effettuati dall'ufficiale medico del
Corpo circa il comportamento nella collettivita' militare".
"Art. 41. - a) Le sindromi neurotiche strutturate
(nevrasteniche, isteriche, ossessive, ansiose, depressive,
fobiche, traumatiche, ecc.), associate o non a segni di
neurodistonia ed a manifestazioni organoneurotiche;
trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'.
b) Le personalita' fragili, insicure, abuliche,
asteniche, labili di umore, anancastiche, immature,
tossicofiliche, sessualmente deviate, chiaramente
emergenti, senza implicanze sociopatiche; trascorso, ove
occorra, il periodo della rivedibilita'.
In tutti i casi dopo osservazione".
- Il testo dell'art 69 del D.P.R. n. 237/1964 (Leva e
reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica) e' il seguente:
"Art. 69 (Rivedibilita'). - Gli iscritti che risultano
affetti da imperfezioni o infermita' presunte sanabili sono
rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora
risultassero ancora inabili, sono riformati.
Gli iscritti rinviati alla successiva leva per
infermita' non possono essere sottoposti a nuovo esame
prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente".
- Il testo dell'art. 100 del citato D.P.R. n. 237/1964,
come sostituito dall'art. 7 della legge n. 958/1986, e' il
seguente:
"Art. 100 (Dispensa per gli arruolati in particolari
posizioni). In occasione della chiamata alle armi di ogni
classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al
fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da
incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la
individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa
ha facolta' di dispensare dal servizio di leva.
Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma,
deve comunque prevedere che, fatto salvo il comma, deve
comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze
armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati
che si trovino, in ordine di priorita' decrescente, in una
delle seguenti posizioni:
a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno
portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o
invalido civile affetto da mutilazione o invalidita'
analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
b) unico fratello convivente di handicappato non
autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di
provvedervi e di assisterlo;
c) responsabile diretto e determinante della
conduzione di impresa familiare, anche se costituita in
forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della
famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito,
purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri
familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni,
esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o
di provvedere al sostentamento della famiglia;
d) accertate difficolta' economiche o familiari;
e) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o
psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito
regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari".
- Il testo del comma 8 dell'art. 24 della legge n.
958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma
di leva prolungata) e' il seguente:
"8. Il periodo trascorso dal personale di leva in
licenza di convalescenza per malattie od infermita' non
dovute a causa di servizio, non e' computabile ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi
quindici giorni complessivi".