Art. 110. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) 
                           Servizio civile 
  1. Il dipendente da sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che,  al
termine del trattamento di recupero, e' nelle  condizioni  di  essere
chiamato al servizio militare di leva puo', su propria  richiesta  da
presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e
su parere  conforme  della  direzione  della  comunita'  terapeutica,
continuare  a  prestare  come  servizio  civile  la   sua   attivita'
volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare. 
  2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica  o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria  locale  e'  valido  a  tutti  gli  effetti  come  servizio
militare. 
  3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della  comunita'
terapeutica  o  il  responsabile  del  centro  di  accoglienza  e  di
orientamento dell'unita' sanitaria locale devono  dare  comunicazione
alle competenti autorita' militari territoriali che  provvedono  alla
chiamata dell'interessato al servizio militare di leva. 
  4. Le autorita' militari  competenti  del  territorio  possono,  in
qualsiasi momento, accertare presso la comunita' terapeutica o presso
il centro di accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'  sanitaria
locale la presenza effettiva dell'interessato. 
  5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita'  terapeutica
o presso il centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria locale, l'autorita' militare  rilascia  all'interessato  il
congedo militare illimitato.