Art. 110.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Servizio civile
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al
termine del trattamento di recupero, e' nelle condizioni di essere
chiamato al servizio militare di leva puo', su propria richiesta da
presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e
su parere conforme della direzione della comunita' terapeutica,
continuare a prestare come servizio civile la sua attivita'
volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o
presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita'
sanitaria locale e' valido a tutti gli effetti come servizio
militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita'
terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di
orientamento dell'unita' sanitaria locale devono dare comunicazione
alle competenti autorita' militari territoriali che provvedono alla
chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in
qualsiasi momento, accertare presso la comunita' terapeutica o presso
il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria
locale la presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica
o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita'
sanitaria locale, l'autorita' militare rilascia all'interessato il
congedo militare illimitato.