Art. 111.
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e
strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle
tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la
continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario
dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi
ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno.