Art. 111. 
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) 
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili 
  1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare  e
strutture   sanitarie   civili   impegnate    nel    settore    delle
tossicodipendenze  sono  volti  ad  assicurare,  in  ogni  caso,   la
continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero  socio-sanitario
dell'interessato. 
  2. I dati statistici  relativi  all'andamento  del  fenomeno  della
tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare,  vengono  trasmessi
ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno.