Art. 112.
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Servizio sostitutivo civile presso associazioni
ed enti di assistenza socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15
dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni ed integrazioni,
possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso
centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della
difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla
riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Nota all'art. 112:
- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza".