Art. 112. 
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) 
Servizio sostitutivo civile presso associazioni 
                ed enti di assistenza socio-sanitaria 
  1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici  della  legge  15
dicembre 1972, n.772, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
possono chiedere  di  prestare  servizio  sostitutivo  civile  presso
centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della
difesa  che  provvedono  all'assistenza   socio-sanitaria   ed   alla
riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti  o
psicotrope. 
 
          Nota all'art. 112:
             -   La   legge   n.   772/1972   reca:   "Norme  per  il
          riconoscimento dell'obiezione di coscienza".