Art. 67. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della presente legge. 2. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, per ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta: a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 e al numero 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonche' alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del predetto decreto-legge nel testo modificato dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati; b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 38. 3. Il Presidente della Repubblica e' delegato altresi', a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa. 4. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 57, l'amnistia si applica altresi' per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se e' presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6. 5. Il Presidente della Repubblica e' delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Note all'art. 67: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. n. 429/1982 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria): "Art. 1. - Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini della imposta sul valore aggiunto e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati e' superiore a cinquanta milioni di lire, se l'ammontare predetto e' superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un Ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. E' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque: 1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta e' superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire; 2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta e' superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire; 3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purche' non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi. Nei casi previsti nel n. 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi e' superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non e' punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli Uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreche' la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche. Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati e' superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risulante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non e' ammessa l'oblazione di cui all'articolo 162- bis del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell''articolo 69 del medesimo codice". - Si riporta l'art. 4 del D.L. n. 429/1982: "Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi: 1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati; 2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi; 3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi; 4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono; 5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono; 6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi; 7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione. 2. Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. - Si riporta il testo dell'articolo 4 del D.L. n. 429/1982: "Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi: a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati; b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi; c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono; d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono; e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi; f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali. 2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) e) ed f) del comma 1 sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entita' quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni". - Si riportano i testi degli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490 e 492 del codice penale: "Art. 482 (Falsita' materiale commessa dal privato). - Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo". "Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi". "Art. 484 (Falsita' in registri e notificazioni). - Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila". "Art. 485 (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di re- care ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata". "Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno". "Art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri). - Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente". "Art. 492 (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti). - Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di 'atti pubblici' e di 'scritture private' sono compresi gli atti e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti". - Si riporta il testo dell'art. 2621 del Codice civile: "Art. 2621. (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni: 1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime; 2) gli amministartori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotano o pagano utili fittizzi o che non possono essere distribuiti; 3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi: a) in violazione dell'art. 2433- bis, primo comma; b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili; c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi".