Art. 67. 
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato  a  concedere  amnistia
per i reati previsti in materia di imposte dirette e di  imposta  sul
valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e  riferibili  ai
periodi  di  imposta  che  possono   essere   definiti   secondo   le
disposizioni del titolo VI della presente legge. 
2. Il Presidente della Repubblica e' delegato a  stabilire  che,  per
ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo  quanto  previsto  dal
comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al  periodo  di
imposta a condizione che il contribuente o chiunque  altro,  avendone
interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione  per
l'intero periodo ovvero definisca il periodo  stesso.  Il  Presidente
della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia  si  applica,
indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta: 
a) relativamente ai  reati  di  cui  al  primo  e  al  secondo  comma
dell'articolo 1 e al numero 7) dell'articolo 4 del  decreto-legge  10
luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  1982,  n.  516,  nonche'  alla  lettera  f)   del   comma   1
dell'articolo 4 del predetto decreto-legge nel testo  modificato  dal
decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'articolo 56
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati; 
b) relativamente alle  altre  contravvenzioni,  se  la  dichiarazione
integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti  dai
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 38. 
3. Il Presidente della Repubblica e' delegato altresi',  a  stabilire
che, per i reati commessi  dai  sostituti  d'imposta,  l'amnistia  si
applica a condizione che, alla  data  del  decreto  di  amnistia,  le
ritenute siano state versate  ovvero  l'importo  delle  ritenute  non
versate risulti  compreso  in  quello  indicato  nella  dichiarazione
integrativa. 
4. Il Presidente della Repubblica e' delegato  a  stabilire  che  nei
confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste  dal
comma 6 dell'articolo 57, l'amnistia si applica altresi' per  ciascun
periodo di imposta cui i  reati  si  riferiscono,  se  e'  presentata
l'istanza di cui allo stesso comma 6. 
5. Il Presidente della Repubblica e'  delegato  inoltre  a  concedere
amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi  fino
al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli  482,  483,  484,  485,
489, 490, 492 del  codice  penale,  nonche'  dall'articolo  2621  del
codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire  od
occultare quelli indicati nel comma 1 del  presente  articolo  ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa  pendenza  o
situazione tributaria. 
 
          Note all'art. 67:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del D.L. n. 429/1982
          (Norme per  la  repressione  dell'evasione  in  materia  di
          imposte  sui  redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
          la definizione delle pendenze in materia tributaria):
             "Art.  1.  -  Chi  omette  di   presentare   una   delle
          dichiarazioni  che  e' obbligato a presentare ai fini delle
          imposte sui redditi o ai  fini  della  imposta  sul  valore
          aggiunto  e'  punito  con  l'arresto  fino a due anni o con
          l'ammenda fino a lire cinque  milioni  se  l'ammontare  dei
          redditi  fondiari,  corrispettivi, ricavi, compensi o altri
          proventi non dichiarati e' superiore a cinquanta milioni di
          lire, se l'ammontare predetto e' superiore a cento  milioni
          di  lire  si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due
          anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del
          presente comma non si  considera  omessa  la  dichiarazione
          presentata  entro novanta giorni dalla scadenza del termine
          prescritto o presentata ad un Ufficio  incompetente  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.
             E' punito con l'arresto fino a due anni o con  l'ammenda
          fino a lire quattro milioni chiunque:
              1)  avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di
          servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture  contabili
          obbligatorie  ai  fini delle imposte sui redditi o annota i
          relativi corrispettivi in misura inferiore a quella  reale,
          se   l'ammontare   dei  corrispettivi  non  annotati  nelle
          scritture del relativo periodo di imposta  e'  superiore  a
          cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   risultanti  dall'ultima
          dichiarazione presentata, al netto di  quelli  imputati  ai
          redditi  di  immobili e di capitale di cui al successivo n.
          3), o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire;
              2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni  di
          servizi,  ne  omette  la fatturazione o l'annotazione nelle
          scritture contabili obbligatorie ai fini  dell'imposta  sul
          valore   aggiunto  ovvero  indica  nelle  fatture  o  nelle
          annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore  a
          quella   reale,   se   l'ammontare  dei  corrispettivi  non
          fatturati o non  annotati  nelle  scritture  contabili  del
          relativo  periodo  di  imposta  e'  superiore  a  cinquanta
          milioni  di  lire  e  al  due  per   cento   dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   risultanti  dall'ultima
          dichiarazione  presentata  o,  comunque,  e'  superiore   a
          duecento milioni di lire;
              3)  nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari
          o di capitale o altri redditi, in relazione  ai  quali  non
          era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un
          ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre
          un  quarto  di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di
          lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera  effettivo
          il  reddito  determinato ai fini delle imposte sui redditi.
          Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche  se
          concorrono  a  formare  il  reddito di impresa, purche' non
          derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
             Nei  casi  previsti  nel  n.  3) del comma precedente si
          applica la pena dell'arresto da  tre  mesi  a  due  anni  e
          dell'ammenda  da lire dieci milioni a lire venti milioni se
          l'ammontare dei dati omessi e' superiore a duecento milioni
          di lire. Tuttavia non e' punibile chi, entro novanta giorni
          dal  termine   stabilito   per   la   presentazione   della
          dichiarazione,  porta  specificamente  a  conoscenza  degli
          Uffici   competenti   i   redditi   non   indicati    nella
          dichiarazione  infedele,  sempreche'  la violazione non sia
          stata  constatata  e  non  siano   iniziate   ispezioni   o
          verifiche.
             Nei  casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma,
          se  l'ammontare  dei  corrispettivi  non  fatturati  o  non
          annotati  e'  superiore  a  trecento milioni di lire e allo
          0,50  per  cento   dell'ammontare   complessivo   risulante
          dall'ultima   dichiarazione   presentata  o,  comunque,  e'
          superiore a  750  milioni  di  lire,  si  applica  la  pena
          dell'arresto  da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire
          dieci milioni a lire venti milioni. In  tali  casi  non  e'
          ammessa l'oblazione di cui all'articolo 162- bis del codice
          penale  anche a seguito dell'applicazione dell''articolo 69
          del medesimo codice".
             - Si riporta l'art. 4 del D.L. n. 429/1982:
             "Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi  a
          cinque  anni  e  con  la multa da cinque a dieci milioni di
          lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o
          l'imposta  sul  valore aggiunto o di conseguire un indebito
          rimborso  ovvero  di  consentire  l'evasione   o   indebito
          rimborso a terzi:
              1)  allega  alla  dichiarazione  annuale  dei  redditi,
          dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di  imposta
          o  esibisce  agli  uffici  finanziari  o  agli ufficiali ed
          agenti della polizia tributaria  o,  comunque,  rilascia  o
          utilizza documenti contraffatti o alterati;
              2)  distrugge  od  occulta  in  tutto  o  in  parte  le
          scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
          conservazione in modo da non  consentire  la  ricostruzione
          del volume di affari o dei redditi;
              3)  rilascia  o  utilizza  documenti, non aventi natura
          contabile,  contenenti  false  indicazioni,  di   cui   sia
          prevista   l'allegazione  alla  dichiarazione  annuale  dei
          redditi;
              4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione
          annuale  o  nella  dichiarazione  annuale   presentata   in
          qualita'  di  sostituto di imposta indica nomi immaginari o
          comunque diversi da quelli veri  in  modo  che  ne  risulti
          impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
              5)  emette  o  utilizza  fatture  o altri documenti per
          operazioni in  tutto  o  in  parte  inesistenti  o  recanti
          l'indicazione  dei corrispettivi o della imposta sul valore
          aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero  emette
          o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione
          di  nomi  diversi  da  quelli  veri  in modo che ne risulti
          impedita   la   identificazione   dei   soggetti   cui   si
          riferiscono;
              6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai  quali  ha
          corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla
          fonte  a  titolo  di  acconto  indica somme, al lordo delle
          ritenute, diverse da quelle  effettivamente  corrisposte  e
          chi fa uso di essi;
              7)  essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di
          impresa, redige le  scritture  contabili  obbligatorie,  la
          dichiarazione  annuale  dei  redditi  ovvero  il bilancio o
          rendiconto  ad  essa   allegato   dissimulando   componenti
          positivi  o  simulando componenti negativi del reddito tali
          da  alterare  in  misura  rilevante  il   risultato   della
          dichiarazione.
             2.  Se  i  fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6)
          sono di lieve entita' si applica la pena  della  reclusione
          fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del D.L. n.
          429/1982:
             "Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi  a
          cinque  anni  e  con  la multa da cinque a dieci milioni di
          lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o
          l'imposta  sul  valore aggiunto o di conseguire un indebito
          rimborso  ovvero  di  consentire  l'evasione   o   indebito
          rimborso a terzi:
               a)  allega  alla  dichiarazione  annuale  dei redditi,
          dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di  imposta
          o  esibisce  agli  uffici  finanziari  o  agli ufficiali ed
          agenti della polizia tributaria  o,  comunque,  rilascia  o
          utilizza documenti contraffatti o alterati;
               b)  distrugge  od  occulta  in  tutto  o  in  parte le
          scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
          conservazione in modo da non  consentire  la  ricostruzione
          del volume di affari o dei redditi;
               c)    negli    elenchi    nominativi   allegati   alla
          dichiarazione  annuale  o   nella   dichiarazione   annuale
          presentata  in qualita' di sostituto di imposta indica nomi
          immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne
          risulti impedita  l'identificazione  dei  soggetti  cui  si
          riferiscono;
               d)  emette  o  utilizza  fatture o altri documenti per
          operazioni in  tutto  o  in  parte  inesistenti  o  recanti
          l'indicazione  dei corrispettivi o della imposta sul valore
          aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero  emette
          o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione
          di  nomi  diversi  da  quelli  veri  in modo che ne risulti
          impedita   la   identificazione   dei   soggetti   cui   si
          riferiscono;
               e)  nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha
          corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla
          fonte a titolo di acconto  indica  somme,  al  lordo  delle
          ritenute,  diverse  da  quelle effettivamente corrisposte e
          chi fa uso di essi;
               f)  indica  nella dichiarazione dei redditi ovvero nel
          bilancio o rendiconto ad essa allegato,  al  di  fuori  dei
          casi  previsti  dall'articolo  1, ricavi, proventi od altri
          componenti positivi  di  reddito,  ovvero  spese  od  altri
          componenti  negativi di reddito in misura diversa da quella
          effettiva utilizzando documenti attestanti fatti  materiali
          non  corrispondenti  al vero ovvero ponendo in essere altri
          comportamenti    fraudolenti    idonei    ad     ostacolare
          l'accertamento di fatti materiali.
             2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) e) ed f)
          del  comma 1 sono di lieve entita' si applica la pena della
          reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque
          milioni. I fatti non si considerano in ogni caso  di  lieve
          entita'   quando   i   relativi  importi  complessivi  sono
          superiori a lire cinquanta milioni".
             - Si riportano i testi degli  articoli  482,  483,  484,
          485, 489, 490 e 492 del codice penale:
             "Art.  482  (Falsita' materiale commessa dal privato). -
          Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
          e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico  ufficiale
          fuori  dell'esercizio  delle  sue  funzioni,  si  applicano
          rispettivamente  le  pene  stabilite  nei  detti  articoli,
          ridotte di un terzo".
             "Art.  483  (Falsita' ideologica commessa dal privato in
          atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente  al  pubblico
          ufficiale,  in  un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
          destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
          fino a due anni.
             Se si tratta di false attestazioni in atti  dello  stato
          civile,  la  reclusione  non  puo'  essere  inferiore a tre
          mesi".
             "Art. 484 (Falsita'  in  registri  e  notificazioni).  -
          Chiunque,  essendo per legge obbligato a fare registrazioni
          soggette   all'ispezione   dell'Autorita'    di    pubblica
          sicurezza,  o  a  fare  notificazioni  all'Autorita' stessa
          circa le  proprie  operazioni  industriali,  commerciali  o
          professionali,  scrive  o lascia scrivere false indicazioni
          e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la  multa
          fino a lire seicentomila".
             "Art.  485  (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque,
          al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di re-
          care ad altri un danno, forma, in tutto  o  in  parte,  una
          scrittura  privata  falsa,  o  altera una scrittura privata
          vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
          faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
             Si considerano alterazioni anche le aggiunte  falsamente
          apposte   a   una   scrittura  vera,  dopo  che  questa  fu
          definitivamente formata".
             "Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza  essere
          concorso  nella  falsita', fa uso di un atto falso soggiace
          alle pene stabilite negli articoli precedenti,  ridotte  di
          un terzo.
             Qualora  si tratti di scritture private, chi commette il
          fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare
          a se' o ad altri un vantaggio  o  di  recare  ad  altri  un
          danno".
             "Art.  490  (Soppressione, distruzione e occultamento di
          atti veri).  - Chiunque, in tutto o  in  parte,  distrugge,
          sopprime  od  occulta  un  atto  pubblico  o  una scrittura
          privata veri soggiace rispettivamente alle  pene  stabilite
          negli  articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni
          in essi contenute.
             Si applica la disposizione del  capoverso  dell'articolo
          precedente".
             "Art.  492  (Copie  autentiche  che  tengono luogo degli
          originali mancanti).  -  Agli  effetti  delle  disposizioni
          precedenti,  nella  denominazione  di  'atti pubblici' e di
          'scritture private' sono  compresi  gli  atti  e  le  copie
          autentiche  di  essi, quando a norma di legge tengano luogo
          degli originali mancanti".
             - Si riporta il testo dell'art. 2621 del Codice civile:
              "Art.   2621.   (False   comunicazioni   ed    illegale
          ripartizione  di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
          che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti  con
          la  reclusione  da uno a cinque anni e con la multa da lire
          due milioni a venti milioni:
              1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i
          direttori generali, i sindaci  e  i  liquidatori,  i  quali
          nelle  relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre comunicazioni
          sociali, fraudolentemente espongono fatti  non  rispondenti
          al  vero  sulla  costituzione o sulle condizioni economiche
          della societa' o nascondono  in  tutto  o  in  parte  fatti
          concernenti le condizioni medesime;
              2)  gli  amministartori  e i direttori generali che, in
          mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso  in
          base   ad   un   bilancio  falso,  sotto  qualunque  forma,
          riscuotano o pagano utili fittizzi o che non possono essere
          distribuiti;
              3)  gli  amministratori  e  i  direttori  generali  che
          distribuiscono acconti sui dividendi:
                a) in violazione dell'art. 2433- bis, primo comma;
                b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili
          conseguiti   dalla   chiusura   dell'esercizio  precedente,
          diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
          per obbligo legale  o  statutario  e  delle  perdite  degli
          esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
                c)  ovvero  in  mancanza di approvazione del bilancio
          dell'esercizio  precedente  o   del   prospetto   contabile
          previsto   nell'art.  2433-bis,  quinto  comma,  oppure  in
          difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o  di
          un prospetto contabile falsi".