Art. 68. 
1. Il  Presidente  della  Repubblica  e'  delegato  a  stabilire  che
l'amnistia non si applica: 
a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis,
648-ter, del codice penale o per taluno dei  delitti  richiamati  dal
citato articolo 648-bis; 
b)  ai  condannati,  qualora  ricorrano   le   circostanze   previste
dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
c) alle persone indiziate di appartenenza  ad  associazioni  di  tipo
mafioso e sottoposte ad una misura  di  prevenzione  ai  sensi  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di  cui
al comma 1, per fatti anteriormente commessi, e' divenuta  definitiva
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
amnistia, sempreche' a tale data fosse pendente il relativo  processo
penale. 
3. Il Presidente della Repubblica e' delegato a  stabilire,  inoltre,
che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo  67  sono
sospesi fino alla scadenza del termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione  integrativa  o  della  istanza  di  cui  al  comma   6
dell'articolo 57 e, se queste sono state presentate,  fino  a  quando
l'ufficio finanziario non avra' comunicato al giudice, evitando  ogni
ritardo, gli elementi necessari per  valutare  la  sussistenza  delle
condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia. 
4. Agli effetti della disposizione  contenuta  nel  comma  2,  se  la
dichiarazione  integrativa  e'  presentata  da   soggetti   nei   cui
confronti, alla data del decreto di amnistia,  e'  pendente  processo
penale per taluno dei reati indicati nel comma 1, i  procedimenti  in
corso restano comunque sospesi in attesa  dell'esito  definitivo  dei
suddetti processi; a tal fine la  pendenza  di  tali  processi  e  la
definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al  locale
ufficio delle imposte che ne da' notizia al giudice,  senza  ritardo,
anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso. 
 
          Note all'articolo 68:
            - Si riporta il testo degli articoli 416- bis, 648-  bis,
          648- ter del codice penale:
             "Art.   416-bis.   (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
          da tre a sei anni.
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   o    organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
             L'associazione  e'  di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  indimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri.
             Se  l'associazione  e'  armata  si applica la pena della
          reclusione da quattro a dieci anni nei  casi  previsti  dal
          primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
          dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   della
          finalita'  dell'associazione,  di armi o materie esplodenti
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se  le  attivita'  economiche  di  cui   gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei confronti del condannato e' sempre  obbligatoria  la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
             (Omissis).
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate,  che  valendosi  della  forza intimidatrice del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".
             "Art.  648-bis.  (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato, chiunque  sostituisce  denaro,  beni  o
          altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata,
          di  estorsione aggravata di sequestro di persona a scopo di
          estorsione o dai delitti concernenti  la  produzione  o  il
          traffico  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro
          denaro,  altri  beni  o  altre  utilita',  ovvero  ostacola
          l'identificazione   della   loro  provenienza  dai  delitti
          suddetti, e' punito con la reclusione da  quattro  a  dieci
          anni con la multa da lire due milioni a trenta milioni.
             La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'sercizio di un'attivita' professionale.
             Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
             "Art. 648-ter. (Impiego di denaro, beni  o  utilita'  di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli  artt.  648  e
          648-bis,  impiega  in  attivita'  economiche  o finanziarie
          denaro, beni o altre utilita' provenienti  dai  delitti  di
          rapina  aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di
          persona a scopo di estersione o dai delitti concernenti  la
          produzione   o  il  traffico  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
          anni  e  con  la  multa  da  lire due milioni a lire trenta
          milioni.
             La  pena  e'  aumentata  qundo  il  fatto  e'   commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
             Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
             - Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991
          (Provvedimenti  urgenti  in tema di lotta alla criminalita'
          organizzata   e   di   trasparenza   e    buon    andamento
          dell'attivita' amministrativa):
             "Art.  7.  -  1. Per i delitti punibili con pena diversa
          dall'ergastolo  commessi   avvalendosi   delle   condizioni
          previste  dall'art.  416-  bis  del codice penale ovvero al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo  stesso  articolo,  la  pena e' aumentata da un terzo
          alla meta'.
             2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
          dall'art.     98  del  codice   penale,   concorrenti   con
          l'aggravante  di cui al comma 1 non possono essere ritenute
          equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
          di pena si  operano  sulla  quantita'  di  pena  risultante
          dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
             -  La  legge  n.  575/1965 reca: "Disposizioni contro la
          mafia".