Art. 80 
         (Norme transitorie per l'assegnazione agli uffici) 
 1. L'assegnazione del personale ai contingenti di  cui  all'articolo
55, comma 2, e la destinazione del personale stesso ai  nuovi  uffici
vengono  disposte,  compatibilmente  con  le  esigenze  dei  servizi,
salvaguardando,   anche   attraverso    opzioni    individuali,    la
professionalita' acquisita nelle strutture del precedente ordinamento
e la permanenza nella precedente sede di servizio. 
 2. Per la destinazione agli uffici  centrali,  compresi  quelli  dei
dipartimenti  delle   entrate   e   del   territorio,   nonche'   per
l'attribuzione delle funzioni dirigenziali nell'ambito  degli  uffici
stessi, costituisce titolo di preferenza la provenienza dai soppressi
ruoli centrali, nonche'  l'assegnazione,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento, ad uffici centrali.