Art. 80 (Norme transitorie per l'assegnazione agli uffici) 1. L'assegnazione del personale ai contingenti di cui all'articolo 55, comma 2, e la destinazione del personale stesso ai nuovi uffici vengono disposte, compatibilmente con le esigenze dei servizi, salvaguardando, anche attraverso opzioni individuali, la professionalita' acquisita nelle strutture del precedente ordinamento e la permanenza nella precedente sede di servizio. 2. Per la destinazione agli uffici centrali, compresi quelli dei dipartimenti delle entrate e del territorio, nonche' per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici stessi, costituisce titolo di preferenza la provenienza dai soppressi ruoli centrali, nonche' l'assegnazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad uffici centrali.