Art. 82 
(Norme transitorie per la  prima  copertura  dei  posti  vacanti  nei
                       profili professionali) 
 1. In deroga all'articolo 16 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,
come modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto-
legge 21 marzo 1988, n.  86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, ed in deroga alle disposizioni  di  cui
alla legge 11 luglio 1980, n. 312,  fermo  restando  l'accantonamento
gia' disposto in applicazione del  comma  1  dell'articolo  20  delle
legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'attuazione  dei  commi  nono  e
decimo dell'articolo 4 della  citata  legge  n.  312  del  1980,  una
percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80  per
cento dei posti disponibili  nelle  qualifiche  funzionali,  compresi
quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dalla citata legge
n. 358 del 1991, e' conferita, con effetto dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  regolamento,  mediante  concorsi  per   titoli
riservati  al  personale  dipendente  dal  Ministero  delle  finanze,
escluso  quello  del  dipartimento  delle  dogane  e  delle   imposte
indirette. La restante parte dei posti  disponibili  e'  conferita  a
mezzo di concorsi speciali consistenti in una sola prova  scritta  ed
un colloquio. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  da  emanare
entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, saranno determinati la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli. Le
categorie di titoli valutabili sono esclusivamente  le  seguenti:  a)
anzianita' di servizio; b) superamento dei corsi tenuti dalla  Scuola
centrale tributaria o da istituti pubblici; c) possesso di titoli  di
studio superiori a quelli richiesti per l'appartenenza alla qualifica
di provenienza;  d)  svolgimento  nell'ultimo  decennio  di  mansioni
proprie  di  profili  professionali   appartenenti   alla   qualifica
funzionale superiore, per un periodo, anche non continuativo, di  tre
anni, e purche' risultante  da  provvedimenti  formali  di  data  non
successiva al 31 dicembre  1990.  I  posti  non  coperti  mediante  i
concorsi di cui al presente comma verranno attribuiti agli idonei dei
concorsi  pubblici  per  l'accesso  ai   ruoli   dell'amministrazione
centrale e periferica del Ministero  delle  finanze,  esclusi  quelli
della direzione generale delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,
conclusisi nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento o in fase di espletamento alla predetta data. 
 2. Determinate le dotazioni organiche dei profili professionali  del
Ministero delle finanze ai sensi del comma  1  dell'articolo  78,  si
provvede a coprire i posti disponibili: 
 a) mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni  ed
esterni gia' banditi ai sensi del presente articolo; 
 b) mediante rideterminazione dei posti  messi  a  concorso,  ove  le
graduatorie stesse non siano ancora definitive; 
 c) mediante appositi concorsi per i profili professionali  di  nuova
istituzione, da bandirsi secondo i criteri e le modalita' previsti 
dal comma 1. 
 
          Note all'art. 82:
          -  Per  il testo vigente dell'art. 16 della citata legge n.
          56/1987 si veda la nota all'art. 59.
          - Il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge n. 408/1990
          (Disposizioni tributarie in  materia  di  rivalutazione  di
          beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e fondi in
          sospensione   di   imposta,   nonche'    disposizioni    di
          razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per
          la  revisione  del  trattamento tributario della famiglia e
          delle  rendite  finanziarie  e  per  la   revisione   delle
          agevolazioni tributarie) e' il seguente:
          "Art.  20. -   1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato,
          per un triennio dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  ad  assumere, anche in deroga a qualsiasi
          norma limitativa  od  ostativa  in  materia,  il  personale
          necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti
          nelle  qualifiche  funzionali  e  nei profili professionali
          entro  i  limiti  quantitativi  indicati  nel  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 23 aprile 1988; il
          rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per
          l'attuazione dei commi nono  e  decimo  dell'art.  4  della
          legge 11 luglio 1980, n. 312.  Nel triennio suddetto non si
          applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 28 febbraio
          1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle
          assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale".
          Il testo dell'art. 4 della legge n. 312/1980, e'  riportato
          nella nota successiva.
          - Il testo dei commi nono e decimo dell'art. 4 della citata
          legge  n.    312/1980  e'  il  seguente:  "I dipendenti che
          abbiano effettivamente svolto per un periodo non  inferiore
          a  cinque  anni  le  mansioni  di  un profilo diverso dalla
          qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento  possono
          essere  inquadrati,  a  domanda,  previo  parere favorevole
          della commissione d'inquadramento prevista  dal  successivo
          art.   10,   nel   profilo  professionale  della  qualifica
          funzionale relativa alle mansioni esercitate.
          Il personale che ritenga di individuare  in  una  qualifica
          funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le
          attribuzioni  effettivamente  svolte  da almeno cinque anni
          puo' essere sottoposto,  a  domanda  da  presentarsi  entro
          novanta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge
          e  previa   favorevole   valutazione   del   consiglio   di
          amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare
          l'effettivo possesso della relativa professionalita'".