Art. 82 (Norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali) 1. In deroga all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto- legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, fermo restando l'accantonamento gia' disposto in applicazione del comma 1 dell'articolo 20 delle legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della citata legge n. 312 del 1980, una percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali, compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dalla citata legge n. 358 del 1991, e' conferita, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mediante concorsi per titoli riservati al personale dipendente dal Ministero delle finanze, escluso quello del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. La restante parte dei posti disponibili e' conferita a mezzo di concorsi speciali consistenti in una sola prova scritta ed un colloquio. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno determinati la composizione delle commissioni esaminatrici e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti: a) anzianita' di servizio; b) superamento dei corsi tenuti dalla Scuola centrale tributaria o da istituti pubblici; c) possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'appartenenza alla qualifica di provenienza; d) svolgimento nell'ultimo decennio di mansioni proprie di profili professionali appartenenti alla qualifica funzionale superiore, per un periodo, anche non continuativo, di tre anni, e purche' risultante da provvedimenti formali di data non successiva al 31 dicembre 1990. I posti non coperti mediante i concorsi di cui al presente comma verranno attribuiti agli idonei dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, esclusi quelli della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, conclusisi nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento o in fase di espletamento alla predetta data. 2. Determinate le dotazioni organiche dei profili professionali del Ministero delle finanze ai sensi del comma 1 dell'articolo 78, si provvede a coprire i posti disponibili: a) mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni ed esterni gia' banditi ai sensi del presente articolo; b) mediante rideterminazione dei posti messi a concorso, ove le graduatorie stesse non siano ancora definitive; c) mediante appositi concorsi per i profili professionali di nuova istituzione, da bandirsi secondo i criteri e le modalita' previsti dal comma 1.
Note all'art. 82: - Per il testo vigente dell'art. 16 della citata legge n. 56/1987 si veda la nota all'art. 59. - Il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) e' il seguente: "Art. 20. - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale". Il testo dell'art. 4 della legge n. 312/1980, e' riportato nella nota successiva. - Il testo dei commi nono e decimo dell'art. 4 della citata legge n. 312/1980 e' il seguente: "I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate. Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'".