Art. 84 
  (Norma transitoria per la determinazione delle piante organiche) 
 1. In relazione  ai  tempi  di  attivazione  delle  nuove  strutture
centrali  e  periferiche  e  fino  al  completamento  di  tale   fase
attuativa, le piante organiche delle strutture stesse  sono  determi-
nate in via provvisoria  con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentate  nel  consiglio  di
amministrazione e prescindendo dalle procedure di cui ai commi 1,  2,
3 e 4 dell'articolo 56.