Art. 84 (Norma transitoria per la determinazione delle piante organiche) 1. In relazione ai tempi di attivazione delle nuove strutture centrali e periferiche e fino al completamento di tale fase attuativa, le piante organiche delle strutture stesse sono determi- nate in via provvisoria con decreti del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione e prescindendo dalle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 56.