Art. 86 
(Norme di raccordo con il dipartimento delle dogane e  delle  imposte
                             indirette) 
 1. In ottemperanza alla norma recata dall'ultimo periodo del comma 3
dell'articolo 12 della citata legge n. 358 del 1991, sono  estese  al
dipartimento delle dogane  e  delle  imposte  indirette,  oltre  alle
disposizioni espressamente riferite al  dipartimento  stesso,  quelle
contenute nei commi 4, lettera d), e 3 dell'articolo 32,  nel  numero
1) della lettera c) del  comma  1  dell'articolo  33,  nonche'  negli
articoli 34, 35, 46, 48, 56, 64, comma 3, 66, 68, 69, 70,  71,  72  e
85. Sono altresi' estese al personale di  cui  alle  tabelle  A  e  B
allegate  al  decreto  legislativo  26  aprile  1990,  n.   105,   le
disposizioni recate dagli articoli 57, 58, 59,  60,  61  e  62  e  le
attribuzioni ivi demandate  al  consiglio  di  amministrazione,  alla
direzione generale  degli  affari  generali  e  del  personale,  alle
direzioni regionali delle entrate e  alle  direzioni  compartimentali
del  territorio  sono  devolute,  rispettivamente,  al  comitato   di
gestione,  alla  competente  direzione  centrale  ed  alle  direzioni
compartimentali  del  dipartimento  delle  dogane  e  delle   imposte
indirette. 
 
          Note all'art. 86:
          -  Il  testo del comma 3 dell'art. 12 della citata legge n.
          358/1991 e' il seguente: "3. I regolamenti di cui al  comma
          1   devono  contenere  le  norme  attuative  necessarie  ad
          assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo
          del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da
          apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al  sistema
          tributario  ed alle relative procedure di accertamento, con
          particolare  riguardo  per  l'istituzione  dei  centri   di
          assistenza  fiscale,  il conseguente adattamento dei centri
          di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale
          europea   e   l'integrazione   del   sistema    informativo
          dell'Amministrazione  finanziaria.  Oltre  alle  necessarie
          norme transitorie, devono essere  altresi'  emanate  quelle
          occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla
          presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del
          dipartimento  delle    dogane  ed  imposte  indirette e del
          Servizio centrale degli ispettori tributari".
          - Si riportano le tabelle A e B allegate al  citato  D.Lgs.
          n.  105/1990:
                                                            TABELLA A
                                     (prevista dall'art. 23, comma 1)
  DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE
                        DOGANE E DELLE II.II.
1.  Livello di funzione
2.  Qualifica
3.  Posti di qualifica
4.  Funzione
5.  Posti di funzione
     Quadro E - DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
                      E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
1.  B
2.  Direttore generale
3.  1
4.  Direttore generale del dipartimento delle dogane ed imposte indir
5.  1
1.  C
2.  Direttore centrale
3.  3
4.  Vice direttore generale e direttore centrale
5.  1
1.
2.
3.
4.  Direttore centrale
5.  2
        Quadro F - DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E
                       DELLE IMPOSTE INDIRETTE
Sottoquadro F1 - Dirigenti amministrativi:
1.  D
2.  Dirigente superiore
3.  37
4.  Direttore di ispettorato generale o direttore compartimentale o
    direttore di reparto compartimentale o ispettore generale o
    consigliere ministeriale aggiunto o addetto doganale
5.  37
1.  E
2.  Primo dirigente
3.  145
4.  Direttore di divisione o direttore di circoscrizione doganale o
    direttore di reparto compartimentale o ispettore capo o vice
    consigliere ministeriale o addetto doganale
5.  145
- Sottoquadro F2 - Dirigenti tecnici - Chimici:
1.  D
2.  Dirigente superiore
3.  8
4.  Direttore di ispettorato generale o direttore compartimentale o
    direttore di reparto compartimentale o ispettore generale o
    consigliere ministeriale aggiunto
5.  8
1.  E
2.  Primo dirigente
3.  26
4.  Direttore di divisione o direttore di laboratorio chimico o
    direttore di reparto compartimentale, ispettore capo o vice
    consigliere ministeriale
5.  26
- Sottoquadro F3 - Dirigenti tecnici - Ingegneri:
1.  D
2.  Dirigente superiore
3.  11
4.  Direttore di ispettorato o direttore compartimentale o direttore
    reparto compartimentale o ispettore generale o consigliere
    ministeriale aggiunto
5.  11
1.  E
2.  Primo dirigente
3.  49
4.  Direttore di divisione o direttore di ufficio tecnico di finanza
    direttore di reparto compartimentale o ispettore capo o vice
    consigliere ministeriale
5.  49
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