Art. 86 (Norme di raccordo con il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette) 1. In ottemperanza alla norma recata dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della citata legge n. 358 del 1991, sono estese al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, oltre alle disposizioni espressamente riferite al dipartimento stesso, quelle contenute nei commi 4, lettera d), e 3 dell'articolo 32, nel numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 33, nonche' negli articoli 34, 35, 46, 48, 56, 64, comma 3, 66, 68, 69, 70, 71, 72 e 85. Sono altresi' estese al personale di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, le disposizioni recate dagli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 e le attribuzioni ivi demandate al consiglio di amministrazione, alla direzione generale degli affari generali e del personale, alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni compartimentali del territorio sono devolute, rispettivamente, al comitato di gestione, alla competente direzione centrale ed alle direzioni compartimentali del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
Note all'art. 86: - Il testo del comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 358/1991 e' il seguente: "3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresi' emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari". - Si riportano le tabelle A e B allegate al citato D.Lgs. n. 105/1990: TABELLA A (prevista dall'art. 23, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II. 1. Livello di funzione 2. Qualifica 3. Posti di qualifica 4. Funzione 5. Posti di funzione Quadro E - DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE 1. B 2. Direttore generale 3. 1 4. Direttore generale del dipartimento delle dogane ed imposte indir 5. 1 1. C 2. Direttore centrale 3. 3 4. Vice direttore generale e direttore centrale 5. 1 1. 2. 3. 4. Direttore centrale 5. 2 Quadro F - DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE Sottoquadro F1 - Dirigenti amministrativi: 1. D 2. Dirigente superiore 3. 37 4. Direttore di ispettorato generale o direttore compartimentale o direttore di reparto compartimentale o ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto o addetto doganale 5. 37 1. E 2. Primo dirigente 3. 145 4. Direttore di divisione o direttore di circoscrizione doganale o direttore di reparto compartimentale o ispettore capo o vice consigliere ministeriale o addetto doganale 5. 145 - Sottoquadro F2 - Dirigenti tecnici - Chimici: 1. D 2. Dirigente superiore 3. 8 4. Direttore di ispettorato generale o direttore compartimentale o direttore di reparto compartimentale o ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto 5. 8 1. E 2. Primo dirigente 3. 26 4. Direttore di divisione o direttore di laboratorio chimico o direttore di reparto compartimentale, ispettore capo o vice consigliere ministeriale 5. 26 - Sottoquadro F3 - Dirigenti tecnici - Ingegneri: 1. D 2. Dirigente superiore 3. 11 4. Direttore di ispettorato o direttore compartimentale o direttore reparto compartimentale o ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto 5. 11 1. E 2. Primo dirigente 3. 49 4. Direttore di divisione o direttore di ufficio tecnico di finanza direttore di reparto compartimentale o ispettore capo o vice consigliere ministeriale 5. 49 CONTINUA NEL DOCUMENTO SICCESSIVO