Art. 161 (Art. 41 Cod. Str.) (Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico) 1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o piu' luci con i seguenti simboli: a) barra bianca orizzontale su fondo nero; b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero; c) barra bianca verticale su fondo nero; d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero; e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero. 2. La disposizione delle luci e' verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma 1. 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente: a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra; b) triangolo giallo; c) barra bianca orizzontale. 4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.