Art. 161 (Art. 41 Cod. Str.) 
     (Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico) 
  1. Le lanterne semaforiche per  i  veicoli  di  trasporto  pubblico
(figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo  di
veicoli e possono essere a tre o piu' luci con i seguenti simboli: 
    a) barra bianca orizzontale su fondo nero; 
    b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su  fondo
nero; 
    c) barra bianca verticale su fondo nero; 
    d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero; 
    e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero. 
  2.  La  disposizione  delle  luci  e'   verticale:   barra   bianca
orizzontale in alto,  triangolo  giallo  al  centro  e  barra  bianca
verticale in basso; le  luci  con  barra  bianca  inclinata,  qualora
necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione  della  luce
con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente
a destra per la luce di cui alla lettera d), ed  a  sinistra  per  la
luce di cui alla lettera e), del comma 1. 
  3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente: 
    a) barra bianca verticale o inclinata  a  destra  o  inclinata  a
sinistra; 
    b) triangolo giallo; 
    c) barra bianca orizzontale. 
  4. Le lanterne semaforiche per  i  veicoli  di  trasporto  pubblico
vanno usate unicamente quando le  lanterne  veicolari  normali  o  di
corsia possono  ingenerare  confusione  all'avanzamento  delle  varie
correnti di traffico veicolare.