Art. 161 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico)
1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico
(figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di
veicoli e possono essere a tre o piu' luci con i seguenti simboli:
a) barra bianca orizzontale su fondo nero;
b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo
nero;
c) barra bianca verticale su fondo nero;
d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero;
e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.
2. La disposizione delle luci e' verticale: barra bianca
orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca
verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora
necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce
con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente
a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la
luce di cui alla lettera e), del comma 1.
3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a
sinistra;
b) triangolo giallo;
c) barra bianca orizzontale.
4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico
vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di
corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie
correnti di traffico veicolare.