Art. 166 (Art. 41 Cod. Str.) (Lanterne semaforiche speciali) 1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono: a) una luce rossa circolare lampeggiante; b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o verticalmente, lampeggianti alternativamente; c) lanterna semaforica di "onda verde". 2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello con o senza barriere, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio o di decollo. 3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale area di intersezione, ne' l'attraversamento pedonale antistante, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i veicoli possono procedere nella loro marcia. 4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o piu' luci circolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla velocita', espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario. 5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere adottate sugli itinerari comprendenti piu' intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e vanno installate sui rami di uscita dalle intersezioni. 6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo dell'intersezione su cui e' posta la lanterna, la velocita' da mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva intersezione semaforizzata.