Art. 166 (Art. 41 Cod. Str.) 
                   (Lanterne semaforiche speciali) 
  1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono: 
    a) una luce rossa circolare lampeggiante; 
    b)  due  luci  rosse  circolari,   disposte   orizzontalmente   o
verticalmente, lampeggianti alternativamente; 
    c) lanterna semaforica di "onda verde". 
  2. Le lanterne di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  sono  usate
esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello con  o  senza
barriere, agli accessi dei ponti mobili  o  dei  pontili  di  imbarco
delle navi traghetto e sulle strade su cui sia  necessario  arrestare
il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio  o  di
decollo. 
  3. Durante il periodo di accensione delle  luci  rosse  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare  la  striscia
di arresto; in mancanza  di  tale  striscia,  i  veicoli  non  devono
impegnare l'eventuale area  di  intersezione,  ne'  l'attraversamento
pedonale antistante, ne' oltrepassare il segnale, in modo da  poterne
osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento  delle  luci,  i
veicoli possono procedere nella loro marcia. 
  4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono  a  una  o  piu'
luci circolari, riportanti  con  numeri  bianchi  su  fondo  nero  le
indicazioni  relative  alla   velocita',   espressa   in   km/h,   di
coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario. 
  5. Le lanterne di cui  al  comma  1,  lettera  c),  possono  essere
adottate sugli itinerari comprendenti piu' intersezioni semaforizzate
e coordinate tra loro e vanno installate sui  rami  di  uscita  dalle
intersezioni. 
  6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c),
consigliano  ai  conducenti  dei  veicoli,   in   uscita   dal   ramo
dell'intersezione su cui  e'  posta  la  lanterna,  la  velocita'  da
mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, allo
scopo di poter trovare la via  libera  alla  successiva  intersezione
semaforizzata.