Art. 166 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche speciali)
1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono:
a) una luce rossa circolare lampeggiante;
b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o
verticalmente, lampeggianti alternativamente;
c) lanterna semaforica di "onda verde".
2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate
esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello con o senza
barriere, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco
delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare
il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio o di
decollo.
3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al
comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la striscia
di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono
impegnare l'eventuale area di intersezione, ne' l'attraversamento
pedonale antistante, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne
osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i
veicoli possono procedere nella loro marcia.
4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o piu'
luci circolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le
indicazioni relative alla velocita', espressa in km/h, di
coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario.
5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere
adottate sugli itinerari comprendenti piu' intersezioni semaforizzate
e coordinate tra loro e vanno installate sui rami di uscita dalle
intersezioni.
6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c),
consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo
dell'intersezione su cui e' posta la lanterna, la velocita' da
mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, allo
scopo di poter trovare la via libera alla successiva intersezione
semaforizzata.