Art. 169 (Art. 41 Cod. Str.) 
         (Orario di funzionamento degli impianti semaforici) 
  1. Il funzionamento degli impianti  semaforici  a  tempi  fissi  e'
vietato dalle ore 23.00 alle  ore  7.00;  e'  consentito  per  quelli
comandati automaticamente  dai  veicoli,  per  quelli  "a  richiesta"
azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a  piu'  programmi,  in
cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata  ridotta
del ciclo semaforico. 
  2. Allorche' si verificano particolari condizioni di  circolazione,
con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici  alternati,
o lavori in corso e simili,  e'  consentito  il  funzionamento  degli
impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00. 
  3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni,  l'impianto
semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti. 
  4. Sulle strade extraurbane la presenza di un  impianto  semaforico
deve  essere  sempre  presegnalata  a  congrua   distanza,   mediante
l'apposito segnale di SEMAFORO (figure II.31/a e II.31/b).