Art. 169 (Art. 41 Cod. Str.)
(Orario di funzionamento degli impianti semaforici)
1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi e'
vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; e' consentito per quelli
comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta"
azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a piu' programmi, in
cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta
del ciclo semaforico.
2. Allorche' si verificano particolari condizioni di circolazione,
con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati,
o lavori in corso e simili, e' consentito il funzionamento degli
impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto
semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
4. Sulle strade extraurbane la presenza di un impianto semaforico
deve essere sempre presegnalata a congrua distanza, mediante
l'apposito segnale di SEMAFORO (figure II.31/a e II.31/b).