Art. 170 (Art. 41 Cod. Str.)
(Segnali luminosi particolari)
1. Segnali luminosi particolari sono:
a) i segnali a messaggio variabile;
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata
o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli
spartitraffico e dei salvagente.
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile e' consentito solo per
fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o
indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di
luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio
variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica
verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili
in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare
fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla devono avere una altezza non
inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per
indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per
canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate
con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni
rifrangenti.
6. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla
in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di
carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare
l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a
strisce orizzontali bianche e azzurre.
8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di mezzeria
possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce
propria incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di
provenienza dei veicoli.
9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di
canalizzazione e simili puo' anche essere segnalato mediante
dispositivi a luce propria gialla o a luce riflessa gialla, applicati
sulla parte verticale delle cordolature di contorno.