Art. 83. 
Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia  di  edilizia
                             scolastica 
 
  1.  Le  funzioni  amministrative  in  materia  di  lavori  pubblici
concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate,  per  il
rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario. 
  2. Tra le opere di edilizia scolastica  di  cui  al  comma  1  sono
comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte.