Art. 86. Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica 1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109: a) dovra' essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia; b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovra' essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 90, comma 6; c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonche' le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.
Nota all'art. 86: - La legge n. 109/1994 reca: Legge quadro in materia di lavori pubblici.