Art. 88. Aree per l'edilizia scolastica 1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. 2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 90.
Nota all'art. 88: - L'art. 10 della legge n. 412/1975 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento) detta norma sulla scelta delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.