Art. 88. 
                   Aree per l'edilizia scolastica 
 
  1.  Per  l'individuazione  di  aree   da   destinare   all'edilizia
scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  10  della  legge  5
agosto 1975, n. 412. 
  2. In ogni caso vanno osservate le  norme  tecniche  relative  alla
edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita'  didattica,
edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  6
dell'articolo 90. 
 
          Nota all'art. 88:
             - L'art. 10 della legge n. 412/1975 (Norme sull'edilizia
          scolastica  e  piano finanziario di intervento) detta norma
          sulla scelta delle aree necessarie per  l'esecuzione  delle
          opere di edilizia scolastica.