Art. 90. 
               Centro studi per l'edilizia scolastica 
  1. Presso il Ministero della pubblica istruzione funziona il Centro
studi per l'edilizia scolastica con i seguenti compiti: 
    a)  promuovere  iniziative   di   studio,   di   ricerca   e   di
sperimentazione, relativamente alla riqualificazione  degli  edifici,
ai criteri di progettazione, ai costi,  alla  tipizzazione  edilizia,
alla  razionalizzazione  ed  industrializzazione   dei   sistemi   di
costruzione, alla manutenzione degli edifici; 
    b)  provvedere   alla   pubblicazione   e   alla   diffusione   e
valorizzazione dei risultati  degli  studi  e  delle  sperimentazioni
eseguite sia in Italia che all'estero. 
  2. Per l'attuazione delle iniziative di cui  alla  lettera  a)  del
comma 1, il Ministro della  pubblica  istruzione  puo'  avvalersi  di
istituti pubblici specializzati operanti a  livello  nazionale  e  di
istituti  universitari,  con  i   quali   puo'   stipulare   apposite
convenzioni; per quelle di  cui  alla  lettera  b)  il  Centro  studi
mantiene rapporti con istituti similari anche esteri  ai  fini  dello
scambio delle informazioni  e  delle  esperienze,  e  partecipa  alla
collaborazione internazionale per il progresso degli  studi  e  delle
ricerche. 
  3. I programmi di attivita', relativamente ai compiti  indicati  al
comma 1, sono  approvati  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,
sentita una Consulta da lui presieduta  o,  per  sua  delega,  da  un
Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta: 
    a)  di  tre  esperti  designati  dal  Ministro   della   pubblica
istruzione; 
    b) di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, dei
quali  due  scelti  tra  due  terne  indicate  rispettivamente  dall'
Istituto  nazionale  di  urbanistica  e  dall'Associazione  nazionale
ingegneri e architetti; 
    c) di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche; 
    d) del direttore generale del personale e degli  affari  generali
ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione; 
    e) del direttore generale dell'edilizia  statale  e  dei  servizi
speciali del Ministero dei lavori pubblici; 
    f) di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori
pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici. 
  4. Alla nomina dei membri della Consulta si  provvede  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il  Ministro
dei lavori pubblici. 
  5. Per le esigenze del Centro studi puo'  disporsi  il  comando  di
personale  qualificato  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione
dello Stato fino ad un massimo di 12 unita'. 
  6. Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni  del  Centro,
il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo  decreto,  sentito  il
Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  con  il  concerto  del
Ministro  della  pubblica   istruzione,   norme   tecniche   relative
all'edilizia  scolastica,  ivi  compresi   gli   indici   minimi   di
funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi  nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica.