Art. 95. 
Uso delle sedi e delle  attrezzature  scolastiche  nei  rapporti  tra
                          scuola e regioni 
 
  1. Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale
le regioni possono utilizzare le sedi degli  istituti  di  istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96. 
  2.  Le  regioni,   mediante   apposite   convenzioni,   mettono   a
disposizione del sistema scolastico attrezzature e  personale  idonei
allo svolgimento di attivita' di lavoro e di  formazione  tecnologica
nell'ambito della  scuola  dell'obbligo  e  della  scuola  secondaria
superiore.