Art. 96. 
Uso delle attrezzature delle scuole per attivita' diverse  da  quelle
                             scolastiche 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  rientranti  nelle  loro
attribuzioni,  e'  consentito  alle  regioni  ed  agli  enti   locali
territoriali l'uso dei locali e delle  attrezzature  delle  scuole  e
degli istituti scolastici dipendenti  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  secondo  i  criteri  generali  deliberati  dai  consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22. 
  2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni  e
gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. 
  3. In esse sono stabiliti  le  procedure  per  l'utilizzazione  dei
locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili  e  le  spese  a
carico della regione per il personale, le  pulizie,  il  consumo  del
materiale e l'impiego dei servizi strumentali. 
  4.  Gli  edifici  e  le  attrezzature  scolastiche  possono  essere
utilizzati fuori dell'orario del servizio  scolastico  per  attivita'
che realizzino la funzione della scuola  come  centro  di  promozione
culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno  facolta'
di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di
circolo o  di  istituto,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal
consiglio scolastico provinciale. 
  5.  Le  autorizzazioni  sono  trasmesse  di  volta  in  volta,  per
iscritto, agli interessati che  hanno  inoltrato  formale  istanza  e
devono   stabilire   le   modalita'   dell'uso   e   le   conseguenti
responsabilita'  in  ordine  alla  sicurezza,  all'igiene   ed   alla
salvaguardia del patrimonio. 
  6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari  non  dedicati
all'attivita' istituzionale o  nel  periodo  estivo,  possono  essere
attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991  n.  216,
iniziative volte a tutelare e favorire la  crescita,  la  maturazione
individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in  attivita'
criminose.