Art. 97. 
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e  delle  spese  per
                      l'arredamento scolastico 
 
  1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e  delle
spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni  ordine  e
grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre  1991,  n.
430 nei limti dei  relativi  stanziamenti  e  con  le  modalita'  ivi
stabilite. 
 
          Nota all'art. 97:
             - La legge n. 430/1991 reca: Interventi  per  l'edilizia
          scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.