Art. 60.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita'
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni a causa della loro attivita' lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita'
disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunita'
europea dell'energia atomica.
Note all'art. 60:
- Il D.P.R. n. 962/1982 reca attuazione della direttiva
78/610/CEE sulla protezione sanitaria dei lavoratori
esposti al cloruro di vinile monomero.
- Per il D.Lgs. n. 77/1992 vedi nota all'art. 26.
- Per il D.Lgs. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. Il
capo III disciplina la protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il
lavoro.