Art. 60. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte  le  attivita'
nelle quali i lavoratori sono o  possono  essere  esposti  ad  agenti
cancerogeni a causa della loro attivita' lavorativa. 
  2. Le norme del presente titolo non  si  applicano  alle  attivita'
disciplinate dal: 
    a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.
962; 
    b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; 
    c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III. 
  3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto
alle radiazioni previste dal trattato  che  istituisce  la  Comunita'
europea dell'energia atomica. 
 
Note all'art. 60:
             -  Il D.P.R. n. 962/1982 reca attuazione della direttiva
          78/610/CEE  sulla  protezione  sanitaria   dei   lavoratori
          esposti al cloruro di vinile monomero.
             - Per il D.Lgs. n. 77/1992 vedi nota all'art. 26.
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. Il
          capo III disciplina la protezione dei lavoratori  contro  i
          rischi  connessi  all'esposizione  ad  amianto  durante  il
          lavoro.