Art. 61. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto  si  intende  per  agente
cancerogeno: 
    a) una sostanza  alla  quale,  nell'allegato  1  della  direttiva
67/548/CEE, e' attribuita  la  menzione  R  45:  "Puo'  provocare  il
cancro"  o  la  menzione  R  49:  "Puo'  provocare  il   cancro   per
inalazione"; 
    b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera
j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la
menzione R 45: "Puo' provocare in cancro" o con  la  menzione  R  49:
"Puo' provocare il cancro per inalazione"; 
    c) una sostanza, un preparato o un processo di  cui  all'allegato
VIII nonche'  una  sostanza  od  un  preparato  prodotti  durante  un
processo previsto all'allegato VIII. 
 
Note all'art. 61:
             -  La  direttiva  67/548/CEE e' pubblicata in GUCE L 196
          del 16 agosto 1967.
             - La direttiva 88/379/CEE e' pubblicata in  GUCE  L  187
          del 16 luglio 1988.