Art. 61.
D e f i n i z i o n i
1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente
cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva
67/548/CEE, e' attribuita la menzione R 45: "Puo' provocare il
cancro" o la menzione R 49: "Puo' provocare il cancro per
inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera
j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la
menzione R 45: "Puo' provocare in cancro" o con la menzione R 49:
"Puo' provocare il cancro per inalazione";
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
VIII nonche' una sostanza od un preparato prodotti durante un
processo previsto all'allegato VIII.
Note all'art. 61:
- La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata in GUCE L 196
del 16 agosto 1967.
- La direttiva 88/379/CEE e' pubblicata in GUCE L 187
del 16 luglio 1988.