Art. 80 
                        Norma di equivalenza 
 
  1. A decorrere dal 1 settembre 1995, le disposizioni di legge e  di
regolamento vigenti per il personale non direttivo  e  non  dirigente
del Corpo  della  guardia  di  finanza  devono  intendersi  riferite,
compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto,  al
personale  appartenente  ai  ruoli  "sottufficiali"  e  "appuntati  e
finanzieri" di cui al presente decreto. 
  2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1,
ove  facciano  espresso  riferimento  a  gradi  e/o  qualifiche   del
personale  di  cui  al  comma  1,  si  devono   intendere   riferite,
compatibilmente alle  norme  contenute  nel  presente  decreto,  allo
stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla  tabella
L allegata al presente decreto.