Art. 80.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della
costa marina dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si
possono versare in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e
agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualita' dei corpi
idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la
formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli
elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalita' tecniche generali, delle
condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali
pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione
delle attivita' di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie
concernenti le attivita' di rilevamento delle caratteristiche, di
campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo
delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e
la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e
l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle
regioni;
i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico
delle sostanze pericolose;
m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali
di sostanze pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda
necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico
degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonche' gli interventi
operativi per azioni di inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire
la qualita' delle acque costiere, l'idoneita' alla balneazione
nonche' l'idoneita' alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina
degli scarichi nelle acque del mare;
s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di
navi e aeromobili.
2. Restano altresi' ferme le attribuzioni relative all'attuazione e
alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di
collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente
modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo
restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo
stesso dovra' essere verificato d'intesa con la Conferenza
Statoregioni, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare
inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose
diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione
comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali
stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
Note all'art. 80:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59, si veda nota all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del d.-l. 25 marzo
1997, n. 67, recante "Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione" (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119), cosi'
come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n.
344 (Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli
interventi e dell'occupazione in campo ambientale):
"Art. 6. - 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del
potere di revoca previsto dal comma 104 dell'art. 2, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal
CIPE per il finanziamenti di progetti di protezione e
risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui
fondi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno,
nonche' i proventi derivanti dall'applicazione dell'art.
14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono
destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi
previsti da un piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della
direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane,
adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non
sia stata definita l'organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali
di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
coincidono con il territorio della provincia. Sentite le
autorita' di bacino, le regioni possono, con propria legge,
definire una diversa delimitazione territoriale degli
ambiti.
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate
quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono
assegnate, anche in deroga alle finalita' previste per
dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su
appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero
dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse
gia' trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne
autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli
interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il
Ministero del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere
all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi
eventualmente occorrenti.
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire
alle regioni competenti:
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme
complessivamente attribuite agli interventi da realizzare
in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano,
entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva
disponibilita' delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento,
fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della
quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile
all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte
della regione della consegna dei lavori, entro trenta
giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle
risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni
intervento, a seguito della notifica da parte della regione
dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti
dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio.
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia'
appaltati o affidati in concessione o gia' oggetto, di
progettazione almeno preliminare se compresi in piani
regionali di risanamento delle acque, e che risultino
sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2 e seguenti dell'art. 13 del presente decreto,
intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello
stesso articolo il piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue. Entro il termine di
sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la
provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato qualora
costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente
tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, puo' individuare un gestore
provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore
a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in
esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo
ovvero quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a
titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle
risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonche'
le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di
fognatura e depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di
cui al comma 1, determina le modalita' per il monitoraggio
ed il controllo, con la partecipazione delle regioni
interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e
degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i
presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei
finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei
progetti preliminari degli interventi previsti dal piano,
puo' avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica
competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole
spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle
relative al trattamento economico di base del personale.
Per il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di lire
400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per
l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli
standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed
alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo
ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni
in tale settore delle amministrazioni pubbliche per
aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto
il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse
derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more
della costituzione di un'apposita segreteria tecnica
permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non
piu' di venti esperti di elevata qualificazione, nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione
ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico e'
autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997
e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7,
pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600
milioni per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente".
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni
in materia di risorse idriche", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
1994, n. 14. Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3:
"3. Ai fini della definizione dei contenuti della
convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province
operano la ricognizione delle opere di adduzione, di
distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e
definiscono le procedure e le modalita', anche su base
pluriennale, per assicurare il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine
predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi
fissati dalle regioni, un programma degli interventi
necessari accompagnato da un piano finanziario e dal
connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano
finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,
quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come
definiti all'art. 13, per il periodo considerato".