Art. 80.
                     Compiti di rilievo nazionale
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  4, lettera c), della  legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
  a) la  definizione del piano  generale di  difesa del mare  e della
costa marina dall'inquinamento;
  b)  l'aggiornamento dell'elenco  delle sostanze  nocive che  non si
possono versare in mare;
  c) la  fissazione dei valori  limite di emissione delle  sostanze e
agenti  inquinanti e  degli obiettivi  minimi di  qualita' dei  corpi
idrici;
  d)  la  determinazione dei  criteri  metodologici  generali per  la
formazione  e  l'aggiornamento dei  catasti  degli  scarichi e  degli
elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
  e)  la  determinazione  delle modalita'  tecniche  generali,  delle
condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali
pericolosi;
  f) l'emanazione di norme  tecniche generali per la regolamentazione
delle attivita' di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
  g)  la  definizione  dei   criteri  generali  e  delle  metodologie
concernenti  le attivita'  di rilevamento  delle caratteristiche,  di
campionamento, di misurazione, di  analisi e di controllo qualitativo
delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
  h) la determinazione dei  criteri metodologici per l'acquisizione e
la  elaborazione  di dati  conoscitivi  e  per la  predisposizione  e
l'attuazione  dei piani  di risanamento  delle acque  da parte  delle
regioni;
  i)  l'elaborazione delle  informazioni sulla  qualita' delle  acque
destinate al consumo umano;
  l)  l'organizzazione dei  dati  conoscitivi  relativi allo  scarico
delle sostanze pericolose;
  m) l'elaborazione  dei dati informativi sugli  scarichi industriali
di sostanze pericolose;
  n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento delle acque;
  o)  la individuazione  in via  generale dei  casi in  cui si  renda
necessaria l'installazione  di strumenti  di controllo  in automatico
degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
  p)  la  prevenzione  e   la  sorveglianza  nonche'  gli  interventi
operativi per azioni di inquinamento marino;
  q) la determinazione dei criteri  generali per il monitoraggio e il
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire
la  qualita'  delle  acque  costiere,  l'idoneita'  alla  balneazione
nonche' l'idoneita'  alla molluschicoltura e sfruttamento  dei banchi
naturali di bivalvi;
  r) la  definizione di  criteri e norme  tecniche per  la disciplina
degli scarichi nelle acque del mare;
  s) l'autorizzazione agli scarichi nelle  acque del mare da parte di
navi e aeromobili.
  2. Restano altresi' ferme le attribuzioni relative all'attuazione e
alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di
collettamento e depurazione delle acque  reflue di cui all'articolo 6
del   decreto-legge   25  marzo   1997,   n.   67,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997, n. 135, e successivamente
modificato dall'articolo 8 della legge  8 ottobre 1997, n. 344, fermo
restando che  per la programmazione degli  ulteriori finanziamenti lo
stesso   dovra'  essere   verificato  d'intesa   con  la   Conferenza
Statoregioni, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  3.  I programmi  specifici di  intervento per  evitare o  eliminare
inquinamenti derivanti da fonti  significative di sostanze pericolose
diverse dalle fonti  soggette a regime di valore  limite di emissione
comunitarie e nazionali sono adottati  sulla base di criteri generali
stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
 
          Note all'art. 80:
            -  Per il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, si veda nota all'art. 3.
            - Si trascrive il testo dell'art. 6 del  d.-l.  25  marzo
          1997,  n.    67, recante "Disposizioni urgenti per favorire
          l'occupazione" (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997,  n.  71),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n.  119),  cosi'
          come  modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n.
          344 (Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli
          interventi e dell'occupazione in campo ambientale):
            "Art. 6. - 1. Le  risorse  derivanti  dall'esercizio  del
          potere  di revoca previsto dal comma 104 dell'art. 2, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, le  risorse  assegnate  dal
          CIPE  per  il  finanziamenti  di  progetti  di protezione e
          risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui
          fondi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23  giugno  1995,
          n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995,  n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero
          dell'ambiente in sede  di  riprogrammazione  delle  risorse
          disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno,
          nonche'  i  proventi  derivanti dall'applicazione dell'art.
          14, comma 1, della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  sono
          destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi
          previsti  da  un  piano  straordinario  di  completamento e
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   collettamento    e
          depurazione  delle acque reflue urbane, tenendo conto della
          direttiva 91/271/CEE del Consiglio,  del  21  maggio  1991,
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane,
          adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
            1-bis.  Nelle  regioni  in  cui,  alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, non
          sia  stata  definita  l'organizzazione   territoriale   del
          servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali
          di  cui  all'articolo  8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
          coincidono con il territorio della provincia.   Sentite  le
          autorita' di bacino, le regioni possono, con propria legge,
          definire   una  diversa  delimitazione  territoriale  degli
          ambiti.
            2. Le risorse nazionali di cui  al  comma  1,  eccettuate
          quelle   riscosse  a  titolo  di  canone  o  tariffa,  sono
          assegnate, anche in  deroga  alle  finalita'  previste  per
          dette  risorse  dalle rispettive disposizioni normative, su
          appositi capitoli  di  spesa  del  bilancio  del  Ministero
          dell'ambiente,  anche  di nuova istituzione. Per le risorse
          gia' trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente  ne
          autorizza   la  spesa  in  relazione  alle  opere  ed  agli
          interventi previsti  dal  piano  di  cui  al  comma  1.  Il
          Ministero del bilancio e della programmazione economica, su
          proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere
          all'Unione  europea  le  modifiche  dei programmi operativi
          eventualmente occorrenti.
            3. Al fine  di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione
          delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al
          comma  1,  il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire
          alle regioni competenti:
             a) una quota pari al venticinque per cento  delle  somme
          complessivamente  attribuite  agli interventi da realizzare
          in ciascuna regione  a  seguito  dell'adozione  del  piano,
          entro    trenta    giorni    decorrenti   dalla   effettiva
          disponibilita' delle risorse in bilancio;
             b) una quota del costo  effettivo  di  ogni  intervento,
          fino  al  limite del novanta per cento, tenendo conto della
          quota di cui alla lettera a), proporzionalmente  imputabile
          all'intervento,  a  seguito dell'avvenuta notifica da parte
          della regione  della  consegna  dei  lavori,  entro  trenta
          giorni   decorrenti   dall'effettiva  disponibilita'  delle
          risorse in bilancio;
             c)  la  quota  residua  del  costo  effettivo  di   ogni
          intervento, a seguito della notifica da parte della regione
          dell'avvenuto  collaudo,  entro  trenta  giorni  decorrenti
          dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio.
            4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1,  gia'
          appaltati  o  affidati  in  concessione  o gia' oggetto, di
          progettazione  almeno  preliminare  se  compresi  in  piani
          regionali  di  risanamento  delle  acque,  e  che risultino
          sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          ai  commi  2  e seguenti dell'art. 13 del presente decreto,
          intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1  dello
          stesso  articolo  il piano straordinario di completamento e
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   collettamento    e
          depurazione   delle  acque  reflue.  Entro  il  termine  di
          sessanta  giorni  dal  collaudo  per  ciascuna  opera,   la
          provincia,   o   l'ente   responsabile  dell'organizzazione
          territoriale  del   servizio   idrico   integrato   qualora
          costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994,
          n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente
          tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dei  lavori pubblici, puo' individuare un gestore
          provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore
          a diciotto mesi, il compito di  provvedere  all'entrata  in
          esercizio  dell'impianto.  A tal fine il gestore definitivo
          ovvero quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare,  a
          titolo  di  anticipazioni,  l'eventuale quota residua delle
          risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonche'
          le risorse derivanti da canoni  o  tariffe  in  materia  di
          fognatura e depurazione, ove previsti.
            5.  Il  Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di
          cui al comma 1, determina le modalita' per il  monitoraggio
          ed  il  controllo,  con  la  partecipazione  delle  regioni
          interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e
          degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi  i
          presupposti  e  le  procedure  per  l'eventuale  revoca dei
          finanziamenti e per  il  riutilizzo  delle  risorse  resesi
          comunque  disponibili,  assicurando,  di norma, il rispetto
          dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
            6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei
          progetti preliminari degli interventi previsti  dal  piano,
          puo'   avvalersi  di  soggetti  pubblici  aventi  specifica
          competenza in materia, con rimborso agli stessi delle  sole
          spese  sostenute  e  documentate,  ad  esclusione di quelle
          relative al trattamento economico di  base  del  personale.
          Per  il  suddetto  rimborso e' autorizzata la spesa di lire
          400 milioni per l'anno 1997  e  di  lire  800  milioni  per
          l'anno 1998.
            7.  Al  fine  di migliorare, incrementare e adeguare agli
          standards europei, alle migliori tecnologie disponibili  ed
          alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo
          ambientale  e promuovere iniziative di supporto alle azioni
          in  tale  settore  delle  amministrazioni   pubbliche   per
          aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto
          il  profilo  della capacita' di utilizzazione delle risorse
          derivanti  da  cofinanziamenti  dell'Unione   europea,   e'
          istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente, nelle more
          della  costituzione  di  un'apposita   segreteria   tecnica
          permanente,  un  apposito  gruppo  tecnico, composto da non
          piu' di venti esperti di elevata  qualificazione,  nominati
          con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione
          ed   il   funzionamento  del  suddetto  gruppo  tecnico  e'
          autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno  1997
          e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
            8.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7,
          pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e  a  lire  2.600
          milioni    per    l'anno   1998,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno     1997,    all'uopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente".
            -  La  legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni
          in  materia  di  risorse  idriche",   e'   pubblicata   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
          1994, n. 14. Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3:
            "3.  Ai  fini  della  definizione  dei  contenuti   della
          convenzione  di  cui  al  comma  2,  i comuni e le province
          operano  la  ricognizione  delle  opere  di  adduzione,  di
          distribuzione,  di  fognatura  e di depurazione esistenti e
          definiscono le procedure e  le  modalita',  anche  su  base
          pluriennale,   per   assicurare   il   conseguimento  degli
          obiettivi  previsti  dalla  presente  legge.  A  tal   fine
          predispongono,  sulla  base  dei  criteri e degli indirizzi
          fissati  dalle  regioni,  un  programma  degli   interventi
          necessari  accompagnato  da  un  piano  finanziario  e  dal
          connesso modello  gestionale  ed  organizzativo.  Il  piano
          finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,
          quelle  da  reperire  nonche'  i  proventi da tariffa, come
          definiti all'art. 13, per il periodo considerato".