Art. 81.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate negli articoli della
presente sezione e tra queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci
superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate
alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla
diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla
salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per
lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque
interne e costiere.
2. Sono altresi' conferite alle regioni interessate in conseguenza
della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a
detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.