Art. 100.

  1.  L'articolo 637 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  637. (Giudice competente). - Per l'ingiunzione e' competente
il  giudice  di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che
sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
  Per  i  crediti  previsti  nel n. 2 dell'articolo 633 e' competente
anche  l'ufficio  giudiziario  che  ha  deciso la causa alla quale il
credito si riferisce.
  Gli   avvocati   o   i  notai  possono  altresi'  proporre  domanda
d'ingiunzione  contro  i  propri  clienti  al  giudice competente per
valore  del  luogo  ove  ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo
sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".