Art. 101. 1. Nel terzo comma dell'articolo 646 del codice di procedura civile, le parole "al pretore o al presidente" sostituite con le parole "al giudice".
Nota all'art. 101: - Il testo vigente dell'art. 646 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 646 (Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro). - Quando il decreto e' stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro entro cinque giorni dalla notificazione, l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente. In tal caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione. Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente puo' chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.".