Art. 101.
  1.  Nel  terzo  comma  dell'articolo  646  del  codice di procedura
civile,  le  parole  "al  pretore  o al presidente" sostituite con le
parole "al giudice".
 
           Nota all'art. 101:
            - Il testo vigente dell'art. 646 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 646 (Opposizione ai decreti riguardanti crediti  di
          lavoro).    -  Quando  il  decreto e' stato pronunciato per
          crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro  entro
          cinque  giorni  dalla  notificazione, l'atto di opposizione
          deve   essere   denunciato   a    norma    dell'art.    430
          all'associazione  sindacale  legalmente  riconosciuta  alla
          quale appartiene l'opponente.
            In tal caso il termine per la  comparizione  in  giudizio
          decorre  dalla  scadenza  del ventesimo giorno successivo a
          quello della notificazione dell'opposizione.
            Durante il corso del termine stabilito per  il  tentativo
          di  conciliazione, l'opponente puo' chiedere con ricorso al
          giudice  la  sospensione  dell'esecuzione  provvisoria  del
          decreto.  Il  giudice provvede con decreto, che, in caso di
          accoglimento  dell'istanza,  deve  essere  notificato  alla
          controparte.".