Art. 103.

  1. Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di procedura civile
le  parole  "del  giudice di pace, del pretore o del presidente" sono
sostituite   dalle   parole   "del   giudice   che   ha   pronunciato
l'ingiunzione".
 
           Nota all'art. 103:
            - Il testo vigente dell'art. 654 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 654 (Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione).
          - L'esecutorieta'  non  disposta  con  la  sentenza  o  con
          l'ordinanza di cui all'articolo precedente e' conferita con
          decreto   del  giudice  che  ha  pronunciato  l'ingiunzione
          scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione.
            Ai   fini   dell'esecuzione   non   occorre   una   nuova
          notificazione  del  decreto esecutivo; ma nel precetto deve
          farsi  menzione   del   provvedimento   che   ha   disposto
          l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula.".