Art. 104. 1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".
Note all'art. 104: - Il testo vigente dell'art. 694 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 694 (Ordine di comparizione). - Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.". - Il testo vigente dell'art. 695 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 695 (Ammissione del mezzo di prova). - Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.". - Il testo vigente dell'art. 696 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale). - Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose puo' chiedere, a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un accertamento tecnico (61, 191 ss.) o un'ispezione giudiziale. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.". - Il testo vigente dell'art. 697 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 697 (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza). - In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli artt. 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti: in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.". - Il testo vigente dell'art. 745 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedene, l'istante puo' ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'art. 743, l'istante puo' ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto sentito il pubblico ufficiale.".