Art. 104.

  1.  Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e
terzo  comma,  del  codice  di  procedura civile sono soppresse, dove
ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".
 
           Note all'art. 104:
            -  Il testo vigente dell'art. 694 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  694  (Ordine di comparizione). - Il presidente del
          tribunale  o  il  giudice  di  pace  fissa,  con   decreto,
          l'udienza   di   comparizione   e   stabilisce  il  termine
          perentorio per la notificazione del decreto.".
            - Il testo vigente dell'art. 695 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  695  (Ammissione  del  mezzo  di  prova).   -   Il
          presidente  del  tribunale  o  il giudice di pace, assunte,
          quando  occorre,  sommarie   informazioni,   provvede   con
          ordinanza   non   impugnabile   e,   se   ammette   l'esame
          testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il
          giudice che deve procedervi.".
            - Il testo vigente dell'art. 696 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione  giudiziale).
          -  Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo
          stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose  puo'
          chiedere,  a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un
          accertamento  tecnico  (61,   191   ss.)   o   un'ispezione
          giudiziale.
            Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede
          nelle  forme  stabilite  negli  artt.  694 e 695, in quanto
          applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa  la  data
          dell'inizio delle operazioni.".
            -  Il testo vigente dell'art. 697 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art. 697 (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza).
          -  In  caso  di  eccezionale  urgenza,  il  presidente  del
          tribunale  o  il  giudice  di  pace  puo'   pronunciare   i
          provvedimenti  indicati  negli artt. 694 e 695 con decreto,
          dispensando il ricorrente dalla  notificazione  alle  altre
          parti:  in  tal  caso  puo'  nominare  un  procuratore, che
          intervenga per le parti non presenti  all'assunzione  della
          prova.
            Non  oltre  il giorno successivo, a cura del cancelliere,
          deve essere fatta notificazione immediata del decreto  alle
          parti non presenti all'assunzione.".
            -  Il testo vigente dell'art. 745 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel caso di
          rifiuto  o  di  ritardo  da  parte  dei  cancellieri  o dei
          depositari di cui all'articolo  precedene,  l'istante  puo'
          ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o
          della   corte  presso  cui  il  cancelliere  o  depositario
          esercita le sue funzioni.
            Nel caso di rifiuto o di ritardo da  parte  dei  pubblici
          depositari di cui all'art. 743, l'istante puo' ricorrere al
          presidente   del  tribunale  nella  cui  circoscrizione  il
          depositario esercita le sue funzioni.
            Il presidente o il giudice di pace provvede  con  decreto
          sentito il pubblico ufficiale.".