Art. 105.

  1.  Negli  articoli  660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755,
757,  primo  comma,  758,  secondo comma, 759, primo comma, 761, 762,
primo  comma,  763,  primo  comma, 764, primo, secondo e terzo comma,
767,  secondo  comma,  772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e
secondo  comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la
parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
 
           Note all'art. 105:
            - Il testo vigente dell'art. 660 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 660 (Forma dell'intimazione). - Le  intimazioni  di
          licenza  o  di  sfratto  indicate negli articoli precedenti
          debbono essere notificate a  norma  degli  artt.  137  ss.,
          esclusa la notificazione al domicilio eletto.
            Il   locatore   deve   dichiarare  nell'atto  la  propria
          residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha  sede  il
          giudice  adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'art.
          668 e qualsiasi altro atto del  giudizio  possono  essergli
          notificati presso la cancelleria.
            La  citazione per la convalida, redatta a norma dell'art.
          125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al  convenuto
          previsti  nell'art.    163,  terzo  comma,  numero 7), deve
          contenere, con l'invito a comparire nell'udienza  indicata,
          l'avvertimento  che se non comparisce o, comparendo, non si
          oppone, il giudice convalida la licenza  o  lo  sfratto  ai
          sensi dell'art. 663.
            Tra  il  giorno  della  notificazione  dell'intimazione e
          quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non
          minori di venti giorni. Nelle cause che  richiedono  pronta
          spedizione  il giudice puo', su istanza dell'intimante, con
          decreto motivato, scritto in  calce  all'originale  e  alle
          copie   dell'intimazione,  abbreviare  fino  alla  meta'  i
          termini di comparizione.
            Le parti  si  costituiscono  depositando  in  cancelleria
          l'intimazione  con  la  relazione  di  notificazione  o  la
          comparsa di  risposta,  oppure  presentando  tali  atti  al
          giudice in udienza.
            Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attivita'
          previste  negli  articoli  da  663 a 666, e' sufficiente la
          comparizione personale dell'intimato.
            Se l'intimazione non e' stata notificata in mani  proprie
          l'ufficiale  giudiziario  deve  spedire avviso all'intimato
          dell'effettuata   notificazione   a   mezzo   di    lettera
          raccomandata,   e   allegare   all'originale  dell'atto  la
          ricevuta di spedizione.".
            - Il testo vigente dell'art. 688 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  688  (Forma  dell'istanza). - La denuncia di nuova
          opera o di danno temuto si propone  con  ricorso  (125)  al
          giudice competente a norma dell'art. 21.
            Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si
          propone a norma dell'art. 669 quater.".
            -  Il testo vigente dell'art. 703 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  703  (Domande  di reintegrazione e di manutenzione
          nel possesso).    -  Le  domande  di  reintegrazione  e  di
          manutenzione  nel  possesso  si  propongono  con ricorso al
          giudice competente a norma dell'art. 21.
            Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis ss.".
            - Il testo vigente dell'art. 755 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 755 (Poteri  del  giudice).  -  Se  le  porte  sono
          chiuse,  o  si  incontrano  ostacoli  all'approvazione  dei
          sigilli, o sorgono altre difficolta',  tanto  prima  quanto
          durante  l'apposizione, il giudice puo' ordinare l'apertura
          delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.".
            - Il testo vigente dell'art. 757 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 757 (Conservazione di testamenti e di carte). -  Se
          nel   procedere  all'apposizione  dei  sigilli  si  trovano
          testamenti o altre carte importanti,  il  giudice  provvede
          alla conservazione di essi.
            Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo
          verbale  descrive  la forma esterna delle carte e le chiude
          in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in  presenza
          delle  parti, fissando il giorno e l'ora in cui emettera' i
          provvedimenti ulteriori.".
            - Il testo vigente dell'art. 759 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 759 (Informazioni e nomina del custode). -  Durante
          le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume
          le   informazioni  che  ritiene  opportune  allo  scopo  di
          accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
            Per la  conservazione  delle  cose  sigillate  nomina  un
          custode.".
            -  Il testo vigente dell'art. 761 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  761 (Accesso nei luoghi sigillati). - Il giudice o
          il cancelliere non possono entrare nei  luoghi  chiusi  con
          l'apposizione   dei  sigilli,  finche'  non  ne  sia  stata
          ordinata la rimozione a norma dell'art.  762, salvo che  il
          giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti
          motivi.".
            -  Il testo vigente dell'art. 762 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  762  (Termine).  -  I  sigilli  non possono essere
          rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo
          tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause
          urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
            Se alcuno degli eredi e' minore non  emancipato,  non  si
          puo'  procedere  alla rimozione dei sigilli finche' non gli
          sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.".
            - Il testo vigente dell'art. 763 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 763 (Provvedimento di rimozione).  -  La  rimozione
          dei  sigilli e' ordinata con decreto dal giudice su istanza
          di alcuna delle persone indicate nell'art. 753 nn. 1,  2  e
          4.
            Nei  casi  previsti  nell'art.  754  puo' essere ordinata
          anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn.  2
          e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
            L'istanza  e il decreto sono stesi di seguito al processo
          verbale di apposizione.".
            - Il testo vigente dell'art. 764 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 764 (Opposizione). - Chiunque vi ha interesse  puo'
          fare   opposizione   alla   rimozione   dei   sigilli   con
          dichiarazione inserita nel processo verbale di  apposizione
          o con ricorso al giudice.
            Il   giudice   fissa   con   decreto  un'udienza  per  la
          comparizione  delle   parti   e   stabilisce   il   termine
          perentorio,  entro  il  quale il decreto stesso deve essere
          notificato a cura dell'opponente.
            Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile  e,  se
          ordina  la  rimozione,  puo'  disporre che essa sia seguita
          dall'inventario, e puo' dare le opportune  cautele  per  la
          conservazione    delle    cose    che   sono   oggetto   di
          contestazione.".
            - Il testo vigente dell'art. 767 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  767  (Alterazioni  nello  stato  dei  sigilli).  -
          L'ufficiale  che  procede  alla  rimozione dei sigilli deve
          innanzi tutto riconoscerne lo stato.
            Se trova in essi  qualche  alterazione,  deve  sospendere
          ogni   operazione   ulteriore,   facendone   immediatamente
          rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo  per
          le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari
          anche per la prosecuzione dell'inventario.".
            -  Il testo vigente dell'art. 772 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.   772   (Avviso   dell'inizio  dell'inventario).  -
          L'ufficiale che procede all'inventario  deve  dare  avviso,
          almeno    tre   giorni   prima,   alle   persone   indicate
          nell'articolo precedente del luogo, giorno  e  ora  in  cui
          dara' inizio alle operazioni.
            L'avviso  non  e' necessario per le persone che non hanno
          residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione
          del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in
          loro vece deve essere avvertito il notaio che,  su  istanza
          di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto del
          giudice per rappresentarli.".
            -  Il testo vigente dell'art. 776 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  776 (Consegna delle cose mobili inventariate).- Le
          cose mobili e le carte inventariate  sono  consegnate  alla
          persona  indicata  dalle parti interessate, o, in mancanza,
          nominata con decreto dal giudice su istanza  di  una  delle
          parti, sentite le altre.".
            -  Il testo vigente dell'art. 782 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  782  (Vigilanza  del giudice). - L'amministrazione
          del curatore si svolge  sotto  la  vigilanza  del  giudice.
          Questi,  quando  lo  crede  opportuno, puo' prefiggere, con
          decreto, termini  per  la  presentazione  dei  conti  della
          gestione,  e  puo'  in  ogni tempo revocare o sostituire il
          curatore.
            Gli  atti   del   curatore   che   eccedono   l'ordinaria
          amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.".
            -  Il testo vigente dell'art. 783 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto   e'   il
          seguente:
            "Art.  783  (Vendita di beni ereditari). - La vendita dei
          beni mobili deve essere promossa dal  curatore  nei  trenta
          giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che
          il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti.
            La  vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal
          tribunale con decreto in camera di consiglio  soltanto  nei
          casi di necessita' o utilita' evidente.".