Art. 105. 1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758, secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo, secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e secondo comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Note all'art. 105: - Il testo vigente dell'art. 660 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 660 (Forma dell'intimazione). - Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli artt. 137 ss., esclusa la notificazione al domicilio eletto. Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'art. 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria. La citazione per la convalida, redatta a norma dell'art. 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663. Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice puo', su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla meta' i termini di comparizione. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attivita' previste negli articoli da 663 a 666, e' sufficiente la comparizione personale dell'intimato. Se l'intimazione non e' stata notificata in mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.". - Il testo vigente dell'art. 688 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 688 (Forma dell'istanza). - La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso (125) al giudice competente a norma dell'art. 21. Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 669 quater.". - Il testo vigente dell'art. 703 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 703 (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso). - Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21. Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis ss.". - Il testo vigente dell'art. 755 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 755 (Poteri del giudice). - Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'approvazione dei sigilli, o sorgono altre difficolta', tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice puo' ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.". - Il testo vigente dell'art. 757 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 757 (Conservazione di testamenti e di carte). - Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi. Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emettera' i provvedimenti ulteriori.". - Il testo vigente dell'art. 759 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 759 (Informazioni e nomina del custode). - Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.". - Il testo vigente dell'art. 761 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 761 (Accesso nei luoghi sigillati). - Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'art. 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.". - Il testo vigente dell'art. 762 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 762 (Termine). - I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato. Se alcuno degli eredi e' minore non emancipato, non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli finche' non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.". - Il testo vigente dell'art. 763 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'art. 753 nn. 1, 2 e 4. Nei casi previsti nell'art. 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.". - Il testo vigente dell'art. 764 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 764 (Opposizione). - Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio, entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita dall'inventario, e puo' dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.". - Il testo vigente dell'art. 767 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 767 (Alterazioni nello stato dei sigilli). - L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzi tutto riconoscerne lo stato. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.". - Il testo vigente dell'art. 772 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 772 (Avviso dell'inizio dell'inventario). - L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni. L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto del giudice per rappresentarli.". - Il testo vigente dell'art. 776 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 776 (Consegna delle cose mobili inventariate).- Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice su istanza di una delle parti, sentite le altre.". - Il testo vigente dell'art. 782 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 782 (Vigilanza del giudice). - L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, puo' prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo' in ogni tempo revocare o sostituire il curatore. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.". - Il testo vigente dell'art. 783 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto e' il seguente: "Art. 783 (Vendita di beni ereditari). - La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti. La vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita' o utilita' evidente.".