Art. 106.

  1.  Negli  articoli 661, 668, terzo comma, 669-quater, terzo comma,
678,  primo  comma,  693,  secondo comma, 752, primo e secondo comma,
769,  primo  comma  e  terzo  comma,  e  826,  terzo comma, la parola
"pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
 
           Note all'art. 106:
            - Il testo vigente dell'art. 661 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 661 (Giudice competente). -  Quando  si  intima  la
          licenza  o  lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi
          inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in  cui  si
          trova la cosa locata.".
            -  Il testo vigente dell'art. 668 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.   668   (Opposizione   dopo  la  convalida).  -  Se
          l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata  convalidata
          in  assenza  dell'intimato,  questi  puo' farvi opposizione
          provando di non  averne  avuto  tempestiva  conoscenza  per
          irregolarita'  della  notificazione  o  per caso fortuito o
          forza maggiore.
            Se   sono   decorsi    dieci    giorni    dall'esecuzione
          l'opposizione  non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata
          a  norma  dell'art.  663  secondo  (ora  terzo)  comma,  e'
          liberata.
            L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme
          prescritte  per  l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in
          quanto applicabili.
            L'opposizione non sospende il processo esecutivo,  ma  il
          giudice,  con  ordinanza  non impugnabile, puo' disporne la
          sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo  ritiene
          opportuno, una cauzione all'opponente.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art. 669-quater del codice di
          procedura civile, come modificato dal presente decreto,  e'
          il seguente:
            "Art.  669-quater  (Competenza  in  corso  di causa).   -
          Quando vi e' causa pendente per il merito la  domanda  deve
          essere proposta al giudice della stessa.
            Se  la  causa  pende  davanti  al tribunale la domanda si
          propone all'istruttore oppure,  se  questi  non  e'  ancora
          designato   o  il  giudizio  e'  sospeso  o  interrotto  al
          presidente, il quale provvede ai  sensi  dell'ultimo  comma
          dell'art. 669-ter.
            Se  la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda
          si propone al tribunale.
            In pendenza dei termini per  proporre  l'impugnazione  la
          domanda  si  propone  al  giudice  che  ha  pronunziato  la
          sentenza.
            Se  la  causa  pende  davanti  al giudice straniero, e il
          giudice italiano non e' competente a conoscere la causa  di
          merito, si applica il terzo comma dell'art. 669-ter.
            Il  terzo comma dell'art. 669-ter si applica altresi' nel
          caso  in  cui  l'azione  civile  e'  stata   esercitata   o
          trasferita  nel  processo  penale, salva l'applicazione del
          comma secondo dell'art. 316 c.p.p.".
            - Il testo vigente dell'art. 678 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 678  (Esecuzione  del  sequestro  conservativo  sui
          mobili).  -  Il  sequestro  conservativo  sui  mobili e sui
          crediti  si  esegue  secondo  le  norme  stabilite  per  il
          pignoramento   presso   il  debitore  o  presso  terzi.  In
          quest'ultimo caso  il  sequestrante  deve,  con  l'atto  di
          sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale
          del  luogo  di  residenza  del  terzo stesso per rendere la
          dichiarazione di cui  all'art.  547.    Il  giudizio  sulle
          controversie  relative  all'accertemento  dell'obbligo  del
          terzo e' sospeso fino all'esito di  quello  sul  merito,  a
          meno  che  il terzo non chieda l'immediato accertamento dei
          propri obblighi.
            Se il credito e' munito di privilegio  sugli  oggetti  da
          sequestrare,  il giudice puo' provvedere, nei confronti del
          terzo detentore, a norma del  secondo  comma  dell'articolo
          precedente.
            Si  applica  l'art.  610 se nel corso dell'esecuzione del
          sequestro   sorgono   difficolta'   che    non    ammettono
          dilazione.".
            -  Il testo vigente dell'art. 693 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  693  (Istanza). - L'istanza si propone con ricorso
          al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (7
          ss., 18 ss.).
            In  caso  d'eccezionale  urgenza,  l'istanza  puo'  anche
          proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere
          assunta.
            Il   ricorso  deve  contenere  l'indicazione  dei  motivi
          dell'urgenza  e  dei  fatti  sui   quali   debbono   essere
          interrogati  i  testimoni  e  l'esposizione  sommaria delle
          domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata.".
            - Il testo vigente dell'art. 752 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 752 (Giudice  competente).  -  All'apposizione  dei
          sigilli procede il tribunale.
            Nei  comuni  in  cui  non  ha  sede il pretore, i sigilli
          possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal  giudice  di
          pace.  Il  processo  verbale e' trasmesso immediatamente al
          tribunale.".
            - Per il testo dell'art.  769  del  codice  di  procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente decreto, v. sub in
          note all'art. 106.
            -  Il testo vigente dell'art. 826 del codice di procedura
          civile, come  modificato  dal  presente    decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  826  (Correzione del lodo). - Il  lodo puo' essere
          corretto, su istanza da parte, dagli stessi  arbitri che lo
          hanno  pronunziato,  qualora  questi   siano   incorsi   in
          omissioni o in errori materiali o di calcolo.
            Gli  arbitri,  sentite  le  parti, provvedono entro venti
          giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti,
          anche con spedizione in  plico  raccomandato,  entro  dieci
          giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
            Se  il  lodo  e'  gia' stato depositato, la correzione e'
          richiesta al tribunale  del  luogo  in  cui  lo  stesso  e'
          depositato.  Si  applicano le disposizioni dell'art. 288 in
          quanto compatibili.".