Art. 106. 1. Negli articoli 661, 668, terzo comma, 669-quater, terzo comma, 678, primo comma, 693, secondo comma, 752, primo e secondo comma, 769, primo comma e terzo comma, e 826, terzo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Note all'art. 106: - Il testo vigente dell'art. 661 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 661 (Giudice competente). - Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.". - Il testo vigente dell'art. 668 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 668 (Opposizione dopo la convalida). - Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi puo' farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione l'opposizione non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'art. 663 secondo (ora terzo) comma, e' liberata. L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili. L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.". - Il testo vigente dell'art. 669-quater del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 669-quater (Competenza in corso di causa). - Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669-ter. Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'art. 669-ter. Il terzo comma dell'art. 669-ter si applica altresi' nel caso in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma secondo dell'art. 316 c.p.p.". - Il testo vigente dell'art. 678 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 678 (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). - Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertemento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi. Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente. Si applica l'art. 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.". - Il testo vigente dell'art. 693 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 693 (Istanza). - L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (7 ss., 18 ss.). In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata.". - Il testo vigente dell'art. 752 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 752 (Giudice competente). - All'apposizione dei sigilli procede il tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale e' trasmesso immediatamente al tribunale.". - Per il testo dell'art. 769 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, v. sub in note all'art. 106. - Il testo vigente dell'art. 826 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 826 (Correzione del lodo). - Il lodo puo' essere corretto, su istanza da parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applicano le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.".