Art. 108.

  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  669-terdecies del codice di
procedura  civile  le  parole  "contro i provvedimenti del pretore si
propone al tribunale, quello" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 108:
            -  Il testo vigente dell'art. 669-terdecies del codice di
          procedura civile, come modificato dal  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.   669-terdecies  (Reclamo  contro  i  provvedimenti
          cautelari).   - Contro  l'ordinanza  con  la  quale,  prima
          dell'inizio  o  nel  corso della causa di merito, sia stato
          concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo  nei
          termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
            Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del
          tribunale  si  propone  al collegio, del quale non puo' far
          parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
          Quando il provvedimento cautelare  e'  stato  emesso  dalla
          corte  d'appello,  il  reclamo  si propone ad altra sezione
          della stessa corte o, in  mancanza,  alla  corte  d'appello
          piu' vicina.
            Il procedimento e' disciplinato dagli artt. 737 e 738.
            Il  collegio,  convocate  le  parti, pronuncia, non oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile  con  la  quale  conferma, modifica o revoca il
          provvedimento cautelare.
            Il reclamo non sospende l'esecuzione  del  provvedimento;
          tuttavia   il   presidente  del  tribunale  o  della  corte
          investiti del reclamo, quando per  motivi  sopravvenuti  il
          provvedimento   arrechi  grave  danno,  puo'  disporre  con
          ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione  o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".