Art. 108. 1. Nel secondo comma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile le parole "contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello" sono soppresse.
Nota all'art. 108: - Il testo vigente dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello piu' vicina. Il procedimento e' disciplinato dagli artt. 737 e 738. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".