Art. 109. 1. Il secondo comma dell'articolo 704 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".
Nota all'art. 109: - Il testo vigente dell'art. 704 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio). - Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo. La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'art. 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".