Art. 109.

  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  704  del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
  "La  reintegrazione  del possesso puo' essere tuttavia domandata al
giudice  competente  a  norma  dell'articolo  703,  il  quale  da'  i
provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al
giudice del petitorio.".
 
           Nota all'art. 109:
            - Il testo vigente dell'art. 704 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel corso
          di  giudizio  petitorio).  -  Ogni  domanda   relativa   al
          possesso,  per  fatti che avvengono durante la pendenza del
          giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice
          di quest'ultimo.
            La  reintegrazione  del  possesso  puo'  essere  tuttavia
          domandata  al  giudice competente a norma dell'art. 703, il
          quale  da'  i  provvedimenti  temporanei  indispensabili  e
          rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".