Art. 110. 1. Negli articoli 733, primo comma, 753, secondo comma, 765, secondo comma, 769, primo comma e secondo comma, del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "la pretura sono rispettivamente sostituite, dove ricorrono, dalle parole "del tribunale" e "il tribunale".
Note all'art. 110: - Il testo vigente dell'art. 733 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 733 (Vendita di beni). - Se, nell'autorizzare la vendita di beni minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita' ordinate dal tribunale.". - Il testo vigente dell'art. 753 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 753 (Persone che possono chiedere l'apposizione). - Possono chiedere l'apposizione dei sigilli: 1) l'esecutore testamentario; 2) coloro che possono avere diritto alla successione; 3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo; 4) i creditori. L'istanza si propone mediante ricorso nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.". - Il testo vigente dell'art. 765 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 765 (Ufficiale procedente). - La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'art. 769. Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.". - Il testo vigente dell'art. 769 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto al tribunale delle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale. L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. Il tribunale provvede con decreto.".