Art. 110.

  1.  Negli  articoli  733,  primo  comma,  753,  secondo comma, 765,
secondo  comma,  769,  primo  comma  e  secondo  comma, del codice di
procedura  civile  le  parole  "della  pretura"  e  "la  pretura sono
rispettivamente   sostituite,   dove  ricorrono,  dalle  parole  "del
tribunale" e "il tribunale".
 
           Note all'art. 110:
            - Il testo vigente dell'art. 733 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 733 (Vendita di beni). -   Se, nell'autorizzare  la
          vendita  di  beni  minori,  interdetti  o  inabilitati,  il
          tribunale  stabilisce  che  essa  deve  farsi  ai  pubblici
          incanti,  designa  per  procedervi un ufficiale giudiziario
          del tribunale del luogo in cui si  trovano  i  beni  mobili
          oppure  un  cancelliere  dello stesso tribunale o un notaio
          del luogo in cui si trovano  i beni immobili.
            L'ufficiale designato per la vendita procede  all'incanto
          con l'osservanza delle norme degli artt. 534 ss., in quanto
          applicabili,  e  premesse  le forme di pubblicita' ordinate
          dal tribunale.".
            - Il testo vigente dell'art. 753 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 753 (Persone che possono chiedere l'apposizione). -
          Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
             1) l'esecutore testamentario;
             2) coloro che possono avere diritto alla successione;
             3) le persone che coabitavano  col  defunto,  o  che  al
          momento  della  morte  erano addette al suo servizio, se il
          coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
             4) i creditori.
            L'istanza  si  propone  mediante  ricorso  nel  quale  il
          proponente   deve   dichiarare   la  residenza  o  eleggere
          domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.".
            - Il testo vigente dell'art. 765 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 765 (Ufficiale procedente). -    La  rimozione  dei
          sigilli  e'  eseguita  dall'ufficiale  che  puo'  procedere
          all'inventario a norma dell'art. 769.
            Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal
          cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il
          tribunale la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere
          del giudice di pace.".
            - Il testo vigente dell'art. 769 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo'  essere  chiesto
          al tribunale delle persone che hanno diritto di ottenere la
          rimozione  dei  sigilli  ed e' eseguito dal cancelliere del
          tribunale  o  da  un  notaio  designato  dal  defunto   con
          testamento o nominato dal tribunale.
            L'istanza   si   propone   con   ricorso,  nel  quale  il
          richiedente  deve  dichiarare  la  residenza   o   eleggere
          domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
            Il tribunale provvede con decreto.".