Art. 111. 1. L'articolo 746 del codice di procedura civile e' cosi' modificato: a) nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel quale" sono sostituite dalle parole "al tribunale nella cui circoscrizione"; b) nel terzo periodo, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 111: - Il testo vigente dell'art. 746 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 746 (Collazione di copie). - Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'art. 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, puo' ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice sentito il depositario, da' con decreto le disposizioni opportune per la collazione e puo' eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.".