Art. 111.

  1.   L'articolo  746  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a)  nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel
quale"   sono   sostituite  dalle  parole  "al  tribunale  nella  cui
circoscrizione";
    b)  nel  terzo  periodo,  la parola "pretore" e' sostituita dalla
parola "giudice".
 
           Nota all'art. 111:
            -  Il testo vigente dell'art. 746 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  746  (Collazione  di  copie). - Chi ha ottenuto la
          copia di un atto pubblico a norma dell'art. 743 ha  diritto
          di   collazionarla   con   l'originale   in   presenza  del
          depositario.  Se  questi  si  rifiuta,  puo'  ricorrere  al
          tribunale  nella cui circoscrizione il depositario esercita
          le sue funzioni. Il giudice sentito il depositario, da' con
          decreto le disposizioni opportune per la collazione e  puo'
          eseguirla    egli   stesso   recandosi   nell'ufficio   del
          depositario.".