Art. 112. 1. Nel primo comma dell'articolo 747 del codice di procedura civile le parole "per i mobili al pretore e per gli immobili" sono soppresse.
Nota all'art. 112: - Il testo vigente dell'art. 747 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 747 (Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari). - L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'art. 739. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie il ricorso deve essere notificato al legatario.".