Art. 112.

  1. Nel primo comma dell'articolo 747 del codice di procedura civile
le  parole  "per  i  mobili  al  pretore  e  per  gli  immobili" sono
soppresse.
 
           Nota all'art. 112:
            -  Il testo vigente dell'art. 747 del codice di procedura
          civile, come modificato dal  presente  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.   747   (Autorizzazione   alla   vendita  dei  beni
          ereditari). - L'autorizzazione a vendere beni ereditari  si
          chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si
          e' aperta la successione.
            Nel  caso  in  cui  i  beni  appartengano a incapaci deve
          essere sentito il giudice tutelare.
            Il giudice provvede sul ricorso  con  decreto  contro  il
          quale e' ammesso reclamo a norma dell'art. 739.
            Se   l'istanza   di  autorizzazione  a  vendere  riguarda
          l'oggetto d'un legato di  specie  il  ricorso  deve  essere
          notificato al legatario.".