Art. 113.

  1.   L'articolo  749  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a) nel primo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola
"tribunale";
    b)  nel  secondo  comma  la  parola "pretore" e' sostituita dalla
parola "giudice";
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  giudice  provvede  con  ordinanza,  contro la quale e' ammesso
reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo
739.  Il  collegio,  del  quale  non puo' far parte il giudice che ha
emesso   il  provvedimento  reclamato,  provvede  con  ordinanza  non
impugnabile   in   camera   di   consiglio,  previa  audizione  degli
interessati a norma del comma precedente".
 
           Nota all'art. 113:
            -  Il testo vigente dell'art. 749 del codice di procedura
          civile, come modificato dal  presente  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 749 (Procedimento per la fissazione dei termini). -
          L'istanza
           per  fissazione  di  un termine entro il quale una persona
          deve emettere una dichiarazione o compiere  un  determinato
          atto  se  non  e'  proposta  nel  corso  di un giudizio, si
          propone con ricorso al tribunale del luogo  in  cui  si  e'
          aperta la successione.
            Il  giudice  fissa  con decreto l'udienza di comparizione
          del ricorrente e della persona alla quale  il termine  deve
          essere  imposto  e  stabilisce il termine entro il quale il
          ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura  del
          ricorrente, alla persona stessa.
            Il  giudice  provvede  con  ordinanza, contro la quale e'
          ammesso reclamo al tribunale in composizione  collegiale  a
          norma  dell'art.  739.  Il collegio, del quale non puo' far
          parte il giudice che ha emesso il provvedimento  reclamato,
          provvede   con  ordinanza  non  impugnabile  in  camera  di
          consiglio, previa audizione degli interessati a  norma  del
          comma precedente.
            Le  stesse  forme si osservano per chiedere la proroga di
          un termine stabilito dalla legge.
            La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al
          giudice stesso.".