Art. 114.

  1.  Il primo comma dell'articolo 778 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  "I  reclami  contro  lo stato di graduazione previsti nell'articolo
501  del codice civile sono proposti al giudice competente per valore
del luogo dell'aperta successione.".
 
           Nota all'art. 114:
            -  Il testo vigente dell'art. 778 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  778  (Reclami contro lo stato di graduazione). - I
          reclami contro lo stato di graduazione  previsti  nell'art.
          501  del  codice civile sono proposti al giudice competente
          per valore del luogo dell'aperta successione.
            Il  valore  della  causa   e'   determinata   da   quello
          dell'attivo  ereditario calcolato sulla stima di inventario
          dei mobili e a norma dell'art.  15 per gli immobili.
            I reclami si  propongono  con  citazione  da  notificarsi
          all'erede  e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono
          decisi in unico giudizio.".