Art. 115.

  1.   L'articolo  779  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a)  nel  secondo  comma  la  parola "pretore" e' sostituita dalla
parola "giudice";
    b) nel terzo comma, e' soppresso il primo periodo;
    c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Se   l'erede   contesta   l'esistenza  delle  condizioni  previste
nell'articolo   509   del   codice   civile   il   giudice   provvede
all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli
opportuni  mezzi  conservativi,  compresa eventualmente la nomina del
curatore.".
 
           Nota all'art. 115:
            -  Il testo vigente dell'art. 779 del codice di procedura
          civile, come modificato dal  presente  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 779 (Istanza di liquidazione proposta dai creditori
          e legatari).  - L'istanza dei creditori e legatari prevista
          nell'art. 509 c.c.  si propone con ricorso.
            Il  giudice  fissa  con decreto l'udienza di comparizione
          dell'erede  e   di   coloro   che   hanno   presentato   le
          dichiarazioni di credito.
            Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.
            Il  tribunale  provvede  con ordinanza non impugnabile in
          camera di consiglio, previa audizione degli  interessati  a
          norma del comma precedente.
            L'istanza  di  nomina non puo' essere accolta e la nomina
          avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno
          dei creditori si oppone e dichiara di voler far  valere  la
          decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
            Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste
          nell'art.    509  del  codice  civile  il  giudice provvede
          all'istruzione della causa,  a  norma  del  libro  secondo,
          disponendo   gli  opportuni  mezzi  conservativi,  compresa
          eventualmente la nomina del curatore.".