Art. 116.

  1.   L'articolo  825  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a)  nel  secondo  comma,  la parola "pretura" e' sostituita dalla
parola "tribunale";
    b)  nel  terzo  comma  e  quarto  comma,  la  parola "pretore" e'
sostituita dalla parola "tribunale";
    c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Contro  il  decreto  che  nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso
reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al
tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il
giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  reclamato;  il collegio,
sentite  le  parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile.".
 
           Nota all'art. 116:
            -  Il testo vigente dell'art. 825 del codice di procedura
          civile, come modificato dal  presente  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  825 (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il
          lodo in tanti originali quante sono le  parti  e  ne  danno
          comunicazione  a  ciascuna  parte  mediante  consegna di un
          originale, anche  con  spedizione  in  plico  raccomandato,
          entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
            La  parte che intende far eseguire il lodo nel territorio
          della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o  in
          copia  conforme,  insieme  con  l'atto di compromesso o con
          l'atto  contenente  la  clausola   compromissoria   o   con
          documento  equipollente,  in originale o in copia conforme,
          nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e'
          la sede dell'arbitrato.
            Il tribunale, accertata la regolarita' formale del  lodo,
          lo  dichiara  esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo
          e' soggetto a trascrizione,  in  tutti  i  casi  nei  quali
          sarebbe  soggetta  a  trascrizione  la  sentenza  avente il
          medesimo contenuto.
            Del deposito e del provvedimento del  tribunale  e'  data
          notizia  dalla  cancelleria  alle  parti nei modi stabiliti
          nell'art. 133, secondo comma.
            Contro il decreto che nega l'esecutorieta'  del  lodo  e'
          ammesso  reclamo,  entro trenta giorni dalla comunicazione,
          mediante ricorso al tribunale in  composizione  collegiale,
          del  quale  non  puo' far parte il giudice che ha emesso il
          provvedimento reclamato;  il  collegio  sentite  le  parti,
          provvede   in   camera   di  consiglio  con  ordinanza  non
          impugnabile.".