Art. 116. 1. L'articolo 825 del codice di procedura civile e' cosi' modificato: a) nel secondo comma, la parola "pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale"; b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale"; c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
Nota all'art. 116: - Il testo vigente dell'art. 825 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 825 (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma. Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".