Art. 80.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
  a)  la  definizione  del  piano generale di difesa del mare e della
costa marina dall'inquinamento;
  b)  l'aggiornamento  dell'elenco  delle  sostanze nocive che non si
possono versare in mare;
  c)  la  fissazione  dei valori limite di emissione delle sostanze e
agenti  inquinanti  e  degli  obiettivi  minimi di qualita' dei corpi
idrici;
  d)  la  determinazione  dei  criteri  metodologici  generali per la
formazione  e  l'aggiornamento  dei  catasti  degli  scarichi e degli
elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
  e)  la  determinazione  delle  modalita'  tecniche  generali, delle
condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali
pericolosi;
  f)  l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione
delle attivita' di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
  g)   la  definizione  dei  criteri  generali  e  delle  metodologie
concernenti  le  attivita'  di  rilevamento delle caratteristiche, di
campionamento,  di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo
delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
  h)  la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e
la  elaborazione  di  dati  conoscitivi  e  per  la predisposizione e
l'attuazione  dei  piani  di  risanamento  delle acque da parte delle
regioni;
  i)  l'elaborazione  delle  informazioni  sulla qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
  l)  l'organizzazione  dei  dati  conoscitivi  relativi allo scarico
delle sostanze pericolose;
  m)  l'elaborazione  dei dati informativi sugli scarichi industriali
di sostanze pericolose;
  n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento delle acque;
  o)  la  individuazione  in  via  generale  dei casi in cui si renda
necessaria  l'installazione  di  strumenti di controllo in automatico
degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
  p)   la  prevenzione  e  la  sorveglianza  nonche'  gli  interventi
operativi per azioni di inquinamento marino;
  q)  la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire
la  qualita'  delle  acque  costiere,  l'idoneita'  alla  balneazione
nonche'  l'idoneita'  alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
naturali di bivalvi;
  r)  la  definizione  di  criteri e norme tecniche per la disciplina
degli scarichi nelle acque del mare;
  s)  l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di
navi e aeromobili.
  2. Restano altresi' ferme le attribuzioni relative all'attuazione e
alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di
collettamento  e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6
del   decreto-legge   25   marzo   1997,   n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente
modificato  dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo
restando  che  per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo
stesso   dovra'   essere   verificato   d'intesa  con  la  Conferenza
Statoregioni, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  3.  I  programmi  specifici  di  intervento per evitare o eliminare
inquinamenti  derivanti da fonti significative di sostanze pericolose
diverse  dalle  fonti soggette a regime di valore limite di emissione
comunitarie  e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali
stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.