Art. 81.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  Sono  conferite  alle  regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative   non  espressamente  indicate  negli  articoli  della
presente sezione e tra queste, in particolare:
  a)  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  delle  acque dolci
superficiali;
  b)  la  tenuta  e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate
alla molluschicoltura;
  c)   il   monitoraggio   sulla   produzione,   sull'impiego,  sulla
diffusione,  sulla  persistenza  nell'ambiente  e  sull'effetto sulla
salute  umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per
lavare;
  d)  il  monitoraggio  sullo  stato  di  eutrofizzazione delle acque
interne e costiere.
  2.  Sono altresi' conferite alle regioni interessate in conseguenza
della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a
detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.