Art. 55
           (Procedura di attuazione ed entrata in vigore)

  1.  A  decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo
   costituito  a  seguito  delle  prime elezioni politiche successive
   all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che
   non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
    a) sono istituiti:
      - il ministero dell'economia e delle finanze,
      - il ministero delle attivita' produttive,
      - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
      - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti
      -  il  ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
   sociali,
      -   il  ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
   ricerca.
    b)sono soppressi:
      -il  ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
   economica,
      - il ministero delle finanze,
      -    il    ministero    dell'industria,    del    commercio   e
   dell'artigianato,
      - il ministero del commercio con l'estero,
      - il ministero delle comunicazioni,
      - il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio
   dei ministri,
      - il ministero dell'ambiente,
      - il ministero dei lavori pubblici,
      - il ministero dei trasporti e della navigazione,
      -  il  dipartimento  per  le  aree  urbane della Presidenza del
   Consiglio dei Ministri,
      - il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
      - il ministero della sanita',
      -  a dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del
   Consiglio dei ministri,
      - il ministero della pubblica istruzione,
      -  il  ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
   tecnologica.
  2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
   il  ministro  e  il  ministero  di  grazia  e  giustizia  assumono
   rispettivamente  la  denominazione  di  ministro della giustizia e
   ministero  della  giustizia  e  il  ministro e il ministero per le
   politiche  agricole  assumono  rispettivamente la denominazione di
   ministro  delle  politiche  agricole e forestali e ministero delle
   politiche agricole e forestali.
  3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento adottato ai
   sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
   n.  400,  si  puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei
   singoli  ministeri,  in  conformita'  con  la riorganizzazione del
   governo  e  secondo  i criteri ed i principi previsti dal presente
   decreto legislativo.
  4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia'
   adottati  ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23
   agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
  5.  Le  disposizioni  contenute  all'articolo  11,  commi 1, 2 e 3,
   trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
  6.  Salvo  disposizione  contraria, la decorrenza dell'operativita'
   delle  disposizioni  del  presente  decreto  e'  distribuita,  con
   decreto  del  Presidente  del consiglio dei ministri, entro l'arco
   temporale  intercorrente  tra  l'entrata  in  vigore  del presente
   decreto e la data di cui al comma 1.
  7.  Al  riordino  del  Magistrato  delle  acque  di  Venezia  e del
   Magistrato  per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto
   dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, con i decreti
   previsti  dall'articolo  11,  comma  3, della legge 15 marzo 1997,
   n.59.
  8.  A  far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore
   agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole
   sono   trasferite,   con   le   inerenti   risorse,  al  ministero
   dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio
   delle  funzioni  di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
   legislativo   il  ministero  dell'ambiente  si  avvale  del  Corpo
   forestale  dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello
   Stato   al   ministero   dell'ambiente   e'   disposto   ai  sensi
   dell'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997,
   n.  143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
   del  Consiglio  dei  ministri  di cui all'articolo 4, comma 1, del
   medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
  9.  All'articolo  46,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
   1993,  n.29,  le  parole  "per  le  amministrazioni  e  le aziende
   autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le
   agenzie e le aziende autonome".
 
          Note all'art. 55:
            -  Per  il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 4.
            - La legge 3 aprile 1997, n. 94,  concernente  "Modifiche
          alla   legge   5   agosto   1978,   n.  468,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
          generale dello Stato in  materia  di  bilancio.  Delega  al
          Governo  per  l'individuazione delle unita' previsionali di
          base del bilancio dello Stato", e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1997, n. 81.
            -  L'art.  11, comma 3, della citata legge 15 marzo 1997,
          n. 59, cosi' recita:
            "3. Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi princi'pi e criteri direttivi e con le medesime pro-
          cedure, entro un anno dalla  data  della  loro  entrata  in
          vigore.".
            -  L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 143 del
          1997 cosi' dispone:
            "Art. 4. (Trasferimento di risorse alle  regioni).  -  1.
          Con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15
          marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre  1997  si  provvede
          alla  individuazione  dei  beni e delle risorse finanziarie
          umane,  strumentali  e  organizzative  da  trasferire  alle
          regioni,  ivi  compresi  i  beni  e le risorse finanziarie,
          umane, strumentali  e  organizzative  del  Corpo  forestale
          dello  Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di
          competenza statale.
            2.  Al   riordinamento   delle   strutture   centrali   e
          periferiche  interessate  dal  conferimento  di  funzioni e
          compiti di cui al presente decreto,  si  provvede  a  norma
          dell'articolo  3,  comma  1, lettera d), e dell'articolo 7,
          comma 3, della legge 15 marzo 1997,  n.  59.  Fino  a  tale
          riordinamento  le  funzioni  e i compiti non conferiti alle
          regioni  restano  attribuiti  alla  responsabilita'   degli
          uffici  secondo  il  riparto delle competenze precedente al
          riordinamento stesso.".
            - Il testo dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal  presente
          decreto legislativo, e' il seguente:
            "2.  Per  le  amministrazioni,  le  agenzie  e le aziende
          autonome dello Stato, opera come  comitato  di  settore  il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
          per la funzione pubblica, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          nonche', per il sistema  scolastico,  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione".