Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore) 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: - il ministero dell'economia e delle finanze, - il ministero delle attivita' produttive, - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, - il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. b)sono soppressi: -il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, - il ministero delle finanze, - il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, - il ministero del commercio con l'estero, - il ministero delle comunicazioni, - il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero dell'ambiente, - il ministero dei lavori pubblici, - il ministero dei trasporti e della navigazione, - il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - il ministero del lavoro e della previdenza sociale, - il ministero della sanita', - a dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero della pubblica istruzione, - il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59. 8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".
Note all'art. 55: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 4. - La legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1997, n. 81. - L'art. 11, comma 3, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' recita: "3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princi'pi e criteri direttivi e con le medesime pro- cedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.". - L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 143 del 1997 cosi' dispone: "Art. 4. (Trasferimento di risorse alle regioni). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale. 2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.". - Il testo dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione".